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La sentenza n. 30/2009 della Corte Costituzionale riguarda una disposizione legislativa. LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara che non spettava alla Regione Veneto stabilire che le specie ittiche carpa ( Cyprinus carpio ), pesce gatto ( Ictalur
Di cosa si tratta
La Corte Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale di una disposizione legislativa.
La questione di legittimità costituzionale
Questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione a una disposizione legislativa.
La decisione della Corte
LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara che non spettava alla Regione Veneto stabilire che le specie ittiche carpa ( Cyprinus carpio ), pesce gatto ( Ictalurus melas ), trota iridea ( Oncorhynchus mykiss ) e lavarello ( Coregonus lavaretus ) devono essere considerate “specie para-autoctone”; annulla , di conseguenza, la deliberazione della Giunta regionale della Regione Veneto 4 marzo 2008, n. 438 (Ulteriori criteri per le ammissioni di specie ittiche nelle acque interne regionali. Indirizzi ai fini di
Il principio
1. ¾ Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha proposto conflitto di attribuzione avverso la deliberazione della Giunta regionale 4 marzo 2008, n. 439 ( recte 438), recante «Ulteriori criteri per le ammissioni di specie ittiche nelle acque interne regionali. Indirizzi ai fini di coordinamento per la protezione del patrimonio ittico re
Domande e risposte
Cosa ha deciso la Corte con la sentenza n. 30/2009?
LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara che non spettava alla Regione Veneto stabilire che le specie ittiche carpa ( Cyprinus carpio ), pesce gatto ( Ictalur
Quale norma era impugnata?
Una disposizione legislativa di cui alla pronuncia.
Quali articoli della Costituzione erano invocati come parametro?
I parametri costituzionali indicati nella pronuncia.
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