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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte ammette il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato proposto dal GUP del Tribunale di Perugia contro due note del Presidente del Consiglio dei ministri relative al segreto di Stato in un processo penale a carico di ex funzionari del SISMI. Il ricorso è ammissibile in fase di prima delibazione e viene trasmesso per la notifica al Presidente del Consiglio.

Di cosa si tratta

Il GUP del Tribunale di Perugia, nel corso di un processo penale a carico di un ex direttore del SISMI e di un ex collaboratore, aveva ricevuto due note del Presidente del Consiglio dei ministri (del 3 e del 22 dicembre 2009) con cui veniva confermata o ribadita l’apposizione del segreto di Stato su determinate informazioni. Il GUP riteneva che tali atti invadessero le attribuzioni costituzionali del potere giudiziario, e ha proposto conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato.

La questione di legittimità costituzionale

Il conflitto riguardava se il Presidente del Consiglio avesse il potere di confermare il segreto di Stato con note indirizzate al giudice del processo penale, o se in tal modo invadesse le attribuzioni del potere giudiziario, che è indipendente nel condurre il processo e nell’acquisire le prove necessarie all’accertamento dei fatti.

La decisione della Corte

La Corte, in fase di prima delibazione (ammissibilità), ammette il ricorso: ritiene che il GUP del Tribunale di Perugia sia legittimato a proporre conflitto tra poteri e che il ricorso non sia manifestamente inammissibile. Dispone la notifica al Presidente del Consiglio dei ministri per consentirgli di costituirsi e difendersi nel merito del conflitto.

Il principio

Il giudice penale è un «potere dello Stato» legittimato a sollevare conflitto di attribuzioni quando ritenga che atti del potere esecutivo — come la conferma del segreto di Stato — incidano sulle proprie attribuzioni costituzionali di condurre il processo e di acquisire prove. La fase di ammissibilità non valuta il merito, ma solo se il ricorso non sia manifestamente inammissibile.

Domande e risposte

Cos’è il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato?

Il conflitto di attribuzioni tra poteri sorge quando un potere dello Stato (esecutivo, legislativo, giudiziario, o organi dotati di poteri costituzionali) ritiene che un altro abbia leso o menomato le sue attribuzioni costituzionali. La Corte risolve il conflitto determinando a quale potere spettino le attribuzioni contestate.

Il Presidente del Consiglio può apporre il segreto di Stato in un processo penale?

Sì, il Presidente del Consiglio è l’autorità competente ad apporre e a confermare il segreto di Stato (legge n. 124/2007 sui servizi di informazione). Tuttavia, quando l’apposizione del segreto priva il giudice penale di elementi essenziali per il processo, si pone un problema di bilanciamento tra segreto di Stato e diritto alla prova nel processo.

Come si conclude tipicamente un conflitto di questa natura?

La Corte, dopo la fase di ammissibilità, valuta il merito del conflitto e stabilisce a quale potere spetta l’attribuzione contestata. Se dà ragione al giudice, l’atto del Presidente del Consiglio può essere annullato; se dà ragione all’esecutivo, il giudice dovrà rispettare il segreto. Nel caso del SISMI a Perugia il procedimento era ancora in fase iniziale al momento dell’ordinanza.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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