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La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-quater, del Testo unico sull’immigrazione, nella parte in cui non prevede che il reato di reiterata inottemperanza all’ordine di allontanamento sia escluso quando lo straniero dimostra l’esistenza di un giustificato motivo. La norma punisce condotte inesigibili per chi versi in condizioni di assoluta indigenza.
Di cosa si tratta
Una cittadina straniera, già condannata tre volte per inottemperanza agli ordini di allontanamento, veniva ancora arrestata mentre viveva in un sottoscala abbandonato privo di riscaldamento, con temperature sotto zero. Il giudice riteneva che le sue condizioni di estrema indigenza le rendessero impossibile abbandonare il territorio con i propri mezzi: ma la norma censurata (art. 14, comma 5-quater, introdotto nel 2009) non prevedeva alcuna clausola di giustificato motivo, a differenza del comma 5-ter.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Voghera impugna l’art. 14, comma 5-quater, del d.lgs. n. 286 del 1998, come modificato dalla legge n. 94 del 2009 (pacchetto sicurezza), nella parte in cui non esclude la punibilità dello straniero reiteratamente inottemperante quando ricorra un giustificato motivo. Parametri: artt. 2, 3, 25 comma 2 e 27 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte accoglie e dichiara l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non prevede la clausola del giustificato motivo. Punire lo straniero in stato di assoluta indigenza che non può materialmente lasciare il territorio viola i principi di offensività (art. 25, comma 2, Cost.) e di personalità della responsabilità penale (art. 27 Cost.): la condotta è materialmente inesigibile e non esprime un significativo disvalore.
Il principio
Il legislatore non può sanzionare penalmente condotte materialmente inesigibili: se lo straniero non può lasciare il territorio per ragioni obiettive (indigenza estrema), la sua permanenza non è punibile. L’omissione di una clausola di giustificato motivo è incostituzionale perché viola i principi di offensività e personalità della responsabilità penale.
Domande e risposte
Cos’è il reato di inottemperanza all’ordine di allontanamento?
L’art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998 prevede che lo straniero non espellibile con accompagnamento coattivo riceva un ordine del questore di lasciare il territorio. Se non ottemperante, commette un reato (comma 5-ter); se reiteratamente inottemperante, commette un reato più grave (comma 5-quater).
Perché il giustificato motivo è costituzionalmente necessario?
Perché l’art. 27 Cost. richiede che la responsabilità penale sia personale: non si può punire chi non ha la possibilità concreta di adempiere all’obbligo. L’art. 25, comma 2, Cost. (principio di offensività) esclude la punibilità delle condotte prive di significato offensivo, come il mancato allontanamento per impossibilità materiale.
Dopo questa sentenza, lo straniero può invocare il giustificato motivo?
Sì. La sentenza n. 359 del 2010 ha introdotto nell’art. 14, comma 5-quater, la clausola di non punibilità in presenza di giustificato motivo, analogamente a quanto già previsto dal comma 5-ter. Spetta al giudice valutare la sussistenza del giustificato motivo caso per caso.
Norme collegate
- Art. 25 della Costituzione — principio di legalità e offensività in materia penale
- Art. 27 della Costituzione — personalità della responsabilità penale
- Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza e parità di trattamento
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