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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La sentenza n. 315 del 2010 ha dichiarato incostituzionale una norma della legge regionale ligure che consentiva la caccia nelle aree contigue ai parchi naturali anche a soggetti non residenti nell’area protetta. La Corte ha ritenuto che la norma violasse la legislazione statale di tutela ambientale, che riserva la caccia nelle aree contigue ai soli residenti.

Di cosa si tratta

La legge regionale della Liguria n. 29/1994 sulla protezione della fauna e il prelievo venatorio disciplinava, all’art. 25 comma 18, la caccia nelle “aree contigue” ai parchi naturali. Le aree contigue sono zone esterne al perimetro del parco ma funzionalmente collegate ad esso. La norma ligure consentiva la caccia in queste aree anche a soggetti non residenti nei comuni dell’area protetta o contigua, in contrasto con la legge quadro nazionale n. 394/1991.

La questione di legittimità costituzionale

Il TAR della Liguria ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 25, comma 18, della legge regionale n. 29/1994 per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione (tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, competenza esclusiva dello Stato). La legge quadro nazionale n. 394/1991 limita la caccia nelle aree contigue ai soli residenti dei comuni dell’area naturale protetta e dell’area contigua.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 25, comma 18, della legge regionale ligure n. 29/1994 nella parte in cui consente la caccia nelle aree contigue anche a soggetti non residenti nelle aree medesime. La norma regionale era più permissiva di quella statale, in un ambito (tutela dell’ambiente) di competenza esclusiva statale.

Il principio

In materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema (competenza esclusiva statale, art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.), le Regioni non possono derogare in peius agli standard di protezione fissati dalla normativa statale: una legge regionale che ampliasse il numero di soggetti ammessi alla caccia nelle aree contigue ai parchi, rispetto a quanto consentito dalla legge statale, è incostituzionale.

Domande e risposte

Cosa sono le aree contigue ai parchi naturali?

Le aree contigue sono zone esterne al perimetro del parco naturale ma funzionalmente collegate ad esso, nelle quali è possibile praticare la caccia a determinate condizioni, stabilite nel piano del parco. Sono disciplinate dall’art. 32 della legge quadro n. 394/1991 sulle aree protette.

Chi può cacciare nelle aree contigue secondo la legge statale?

Secondo la legge quadro n. 394/1991, la caccia nelle aree contigue può essere praticata solo dai residenti nei comuni dell’area naturale protetta e dell’area contigua stessa, secondo i piani e i regolamenti del parco.

Le Regioni possono rendere più restrittiva la protezione ambientale rispetto allo Stato?

Sì. Le Regioni possono in genere innalzare gli standard di tutela ambientale rispetto ai livelli minimi statali (salvo che la norma statale sia anche un livello massimo). Non possono invece abbassare tali standard, come avvenuto nel caso della legge ligure.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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