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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni che chiedevano di introdurre nell’art. 10-bis del Testo Unico Immigrazione una clausola di esclusione della punibilità per giustificato motivo. I giudici rimettenti (Giudici di pace di Lecco, La Spezia, Vasto, Perugia e Tribunale di Trento) non avevano adeguatamente motivato la rilevanza e i parametri costituzionali invocati.
Di cosa si tratta
L’art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998 (introdotto dalla legge n. 94 del 2009) punisce con ammenda da 5.000 a 10.000 euro lo straniero che entra o si trattiene illegalmente in Italia. Diversi giudici di pace e un tribunale dubitavano che la norma fosse costituzionale nella parte in cui non prevede, come fa invece l’art. 14, comma 5-ter, dello stesso testo unico, un’esimente per il giustificato motivo.
La questione di legittimità costituzionale
Giudici di pace di Lecco (sez. di Missaglia), La Spezia, Vasto e Perugia, nonché il Tribunale di Trento, hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis d.lgs. n. 286/1998 in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, nella parte in cui non esclude la punibilità per giustificato motivo.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità di tutte le questioni. Le ordinanze di rimessione erano carenti sotto il profilo della motivazione: non descrivevano adeguatamente le fattispecie concrete, non spiegavano la rilevanza della questione nel giudizio principale e presentavano argomenti insufficienti o contraddittori.
Il principio
Le questioni di legittimità costituzionale devono essere adeguatamente motivate sia sulla rilevanza che sulla non manifesta infondatezza: l’omissione di tali elementi determina la manifesta inammissibilità.
Domande e risposte
Cosa prevede l’art. 10-bis del TU Immigrazione?
Punisce con ammenda (da 5.000 a 10.000 euro) lo straniero che fa ingresso o si trattiene nel territorio italiano in violazione delle norme sull’immigrazione, salvo che il fatto costituisca reato più grave.
Perché i giudici rimettenti dubitavano della sua costituzionalità?
Ritenevano ingiusto che la norma non prevedesse una clausola esimente per giustificato motivo, a differenza di quanto disposto per l’analoga fattispecie dell’art. 14, comma 5-ter, che tutela lo straniero inottemperante all’ordine di espulsione per ragioni giustificate.
Perché la Corte ha dichiarato inammissibili le questioni?
Per difetti di motivazione delle ordinanze di rimessione: mancava la descrizione della fattispecie concreta, la rilevanza nel giudizio principale non era dimostrata e gli argomenti sulla non manifesta infondatezza erano insufficienti.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza, parametro invocato
- Art. 27 della Costituzione — funzione rieducativa della pena, parametro invocato
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