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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 4-quinquies, del d.l. n. 347/2003, introdotto dalla legge n. 166/2008, che ha sottratto alla procedura ordinaria antitrust la comunicazione dell’operazione di concentrazione Alitalia-CAI. La norma non viola gli artt. 3 e 41 della Costituzione.

Di cosa si tratta

Nell’autunno 2008, la Compagnia Aerea Italiana (CAI) aveva acquisito i rami d’azienda di Alitalia in amministrazione straordinaria, in un’operazione di concentrazione senza precedenti. Una norma speciale (l’art. 4, comma 4-quinquies, introdotto dal d.l. n. 134/2008) aveva stabilito che tale concentrazione non fosse soggetta alla normale procedura di notifica all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), ma a una procedura semplificata. Eurofly e altre compagnie concorrenti avevano impugnato il provvedimento AGCM davanti al TAR Lazio, che aveva sollevato questione di costituzionalità.

La questione di legittimità costituzionale

Il TAR Lazio ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 4-quinquies, del d.l. n. 347/2003 (introdotto dall’art. 1, comma 10, del d.l. n. 134/2008, conv. legge n. 166/2008), in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, per disparità di trattamento rispetto alle normali procedure antitrust e per lesione della libertà d’iniziativa economica delle imprese concorrenti.

La decisione della Corte

La Corte dichiara non fondata la questione. Dichiara inoltre inammissibile l’intervento di Alitalia-Linee Aeree Italiane in una delle cause. La scelta legislativa di una procedura speciale per la concentrazione in una grande crisi industriale rientra nella discrezionalità del legislatore e non viola né l’eguaglianza né la libertà d’impresa.

Il principio

Norme speciali per la gestione di crisi industriali di rilevanza sistemica (come il salvataggio di Alitalia) possono derogare alle procedure ordinarie in materia di concorrenza, purché non creino distorsioni irragionevoli o sproporzionate: la discrezionalità del legislatore in situazioni di crisi eccezionale è ampia.

Domande e risposte

Cosa prevede di solito la procedura antitrust per le concentrazioni?

Le imprese che intendono procedere a una fusione o acquisizione di dimensioni rilevanti devono notificare l’operazione all’AGCM, che valuta se essa possa creare o rafforzare una posizione dominante lesiva della concorrenza.

Perché la norma speciale per Alitalia era controversa?

Perché sottraeva alla normale valutazione antitrust un’operazione di concentrazione gigantesca (fusione di Alitalia e AirOne), che creava di fatto un monopolio su molte rotte nazionali, a danno dei concorrenti.

Eurofly ha poi vinto la causa amministrativa?

Questo giudizio riguardava solo la questione costituzionale; la causa principale davanti al TAR Lazio proseguiva separatamente.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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