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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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I Giudici di pace di Lecco e di Torino avevano sollevato plurime questioni di legittimità costituzionale sull’art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998 (reato di ingresso e soggiorno illegale introdotto dalla legge n. 94 del 2009). La Corte ha dichiarato non fondate alcune questioni e manifestamente inammissibili altre, ritenendo nel complesso che il reato di soggiorno illegale non fosse di per sé incostituzionale.

Di cosa si tratta

La legge n. 94 del 2009 aveva introdotto nel testo unico sull’immigrazione (d.lgs. n. 286 del 1998) l’art. 10-bis, che punisce con l’ammenda da 5.000 a 10.000 euro lo straniero che fa ingresso o si trattiene nel territorio dello Stato in violazione delle norme sull’immigrazione. I giudici rimettenti avevano contestato la norma sotto diversi profili: irragionevolezza, violazione del principio di offensività, contrasto con la direttiva UE 2008/115/CE sui rimpatri.

La questione di legittimità costituzionale

L’art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998 era censurato in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, secondo comma, 27 e 117 della Costituzione, dal Giudice di pace di Lecco, sezione distaccata di Missaglia (r.o. n. 292 del 2009) e dal Giudice di pace di Torino (r.o. n. 300 del 2009).

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondate le principali questioni di legittimità costituzionale, ritenendo che il legislatore possa legittimamente configurare come reato l’ingresso e il soggiorno illegale degli stranieri, senza che ciò contrasti con i principi di eguaglianza, offensività e con il diritto comunitario. Ha invece dichiarato manifestamente inammissibili le questioni relative alle modalità di svolgimento del processo e alla pena sostitutiva dell’espulsione, per difetti di motivazione nelle ordinanze di rimessione.

Il principio

La criminalizzazione del soggiorno irregolare degli stranieri non è di per sé incostituzionale, rientrando nella discrezionalità del legislatore la scelta degli strumenti — anche penali — per regolare i flussi migratori, purché la sanzione sia proporzionata e rispetti i principi costituzionali fondamentali.

Domande e risposte

Il reato di soggiorno illegale era compatibile con la Costituzione?

Sì, secondo questa sentenza. La Corte ha ritenuto non fondate le principali questioni di costituzionalità, distinguendo però questo caso da quello dell’aggravante di clandestinità dichiarata incostituzionale con la coeva sentenza n. 249 del 2010: qui si sanzionava una condotta (il soggiorno illegale), non uno status.

Qual era la sanzione prevista dall’art. 10-bis?

L’ammenda da 5.000 a 10.000 euro, salvo che il fatto costituisse più grave reato. Era anche prevista la possibilità di sostituire la pena pecuniaria con l’espulsione dal territorio nazionale.

La norma contrastava con le direttive europee sui rimpatri?

La questione di contrasto con la direttiva 2008/115/CE è stata dichiarata non fondata dalla Corte. La questione della compatibilità con il diritto europeo sarebbe stata poi oggetto di ulteriore esame dalla Corte di giustizia dell’Unione europea in successivi procedimenti.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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