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L’art. 61, n. 11-bis, del codice penale — introdotto nel 2008 come circostanza aggravante per i reati commessi da chi si trova illegalmente nel territorio dello Stato — è stato dichiarato incostituzionale dalla Corte. La norma violava il principio di uguaglianza e quello di personalità della responsabilità penale, perché agganciava un aumento di pena alla mera condizione amministrativa di irregolarità del soggiorno, indipendentemente dalla pericolosità concreta del reo.
Di cosa si tratta
Il cosiddetto «pacchetto sicurezza» del 2008 aveva introdotto nel codice penale una nuova circostanza aggravante: commettere un reato mentre ci si trova illegalmente in Italia aumentava la pena di un terzo. I Tribunali di Livorno e di Ferrara avevano sollevato la questione di legittimità costituzionale, ritenendo che la norma punisse uno status (l’irregolarità del soggiorno) anziché un comportamento pericoloso.
La questione di legittimità costituzionale
L’art. 61, n. 11-bis, del codice penale era censurato in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, rispettivamente dal Tribunale di Livorno (r.o. n. 16 del 2010) e dal Tribunale di Ferrara (r.o. n. 121 del 2010).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 61, n. 11-bis, c.p. In via consequenziale, ha dichiarato illegittima anche la norma della legge n. 94 del 2009 che lo aveva introdotto e la disposizione dell’art. 656, comma 9, lettera a), c.p.p. che escludeva la sospensione dell’ordine di esecuzione per i reati aggravati da clandestinità. La Corte ha ritenuto che la mera condizione di irregolarità del soggiorno non possa essere assunta a presupposto di un’aggravante di carattere generale, in quanto non è di per sé indicativa di pericolosità sociale e non connette l’aumento di pena a un comportamento del reo, ma al suo «tipo d’autore».
Il principio
Le circostanze aggravanti devono essere connesse a elementi che esprimono una maggiore capacità criminale o un più elevato disvalore del fatto nel caso concreto. Una condizione amministrativa come l’irregolarità del soggiorno non può essere assunta come aggravante generale perché punisce uno status anziché un comportamento, violando il principio di personalità della responsabilità penale e il divieto di responsabilità per fatto altrui.
Domande e risposte
Che cosa prevedeva l’aggravante di clandestinità?
L’art. 61, n. 11-bis, c.p. stabiliva che la pena si aumentasse di un terzo quando il reato era commesso da uno straniero che si trovava illegalmente nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla natura del reato e dal legame tra l’irregolarità del soggiorno e il fatto commesso.
Perché la norma violava l’art. 3 della Costituzione?
Perché parificava in modo irragionevole situazioni fortemente eterogenee: l’irregolarità del soggiorno può dipendere da fattori molto diversi (permesso scaduto, difficoltà burocratiche, ecc.) e non è di per sé indicativa di una particolare propensione a delinquere, a differenza di altre aggravanti come la latitanza o la recidiva.
La sentenza aveva effetti anche su altri processi in corso?
Sì. La dichiarazione di incostituzionalità produce effetti su tutti i giudizi in corso alla data della sentenza (5 luglio 2010) nei quali era stata contestata l’aggravante. Nei processi già definiti con sentenza irrevocabile, si applicavano le disposizioni in materia di revoca della sentenza di condanna.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza, violato dall’aggravante
- Art. 27 della Costituzione — personalità della responsabilità penale e finalità rieducativa della pena
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