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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Commissione tributaria provinciale di Prato aveva sollevato la questione di costituzionalità dell’indeducibilità dell’IRAP dall’IRES, invocando gli artt. 3 e 53 della Costituzione. La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità perché il giudice rimettente non aveva considerato l’art. 6 del d.l. n. 185 del 2008, che aveva già modificato il quadro normativo introducendo una deduzione forfettaria del 10%.

Di cosa si tratta

L’IRAP (imposta regionale sulle attività produttive) non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi (IRES e IRPEF). Una società a responsabilità limitata aveva chiesto il rimborso dell’IRES versata in eccesso, sostenendo che la mancata deduzione dell’IRAP generasse una doppia imposizione su redditi in realtà inesistenti. Il giudice tributario aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale.

La questione di legittimità costituzionale

L’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 446 del 1997 — nella parte in cui esclude la deducibilità dell’IRAP ai fini IRES — era censurato in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione. Il rimettente era la Commissione tributaria provinciale di Prato (r.o. n. 42 del 2010).

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. L’ordinanza di rimessione non menzionava l’art. 6 del d.l. n. 185 del 2008 (convertito in legge n. 2 del 2009), che aveva introdotto una deduzione forfettaria del 10% dell’IRAP riferita alla quota imponibile degli interessi passivi e del costo del personale. Il rimettente avrebbe dovuto valutare la rilevanza della questione alla luce di questo mutato quadro normativo, tanto più che la Corte aveva già restituito gli atti in una analoga vicenda con l’ordinanza n. 258 del 2009.

Il principio

Quando il quadro normativo di riferimento subisce modifiche significative dopo la rimessione ma prima della decisione della Corte, il giudice a quo deve motivare la rilevanza della questione tenendo conto delle nuove disposizioni. La mancata considerazione del mutato quadro legislativo determina la manifesta inammissibilità per ricostruzione incompleta del diritto applicabile.

Domande e risposte

L’IRAP è deducibile ai fini IRES?

In linea generale no, per effetto dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 446 del 1997. Tuttavia, a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, il d.l. n. 185 del 2008 ha introdotto una deduzione forfettaria del 10% dell’IRAP riferita agli interessi passivi e al costo del personale.

Perché la Corte ha dichiarato inammissibile la questione?

Perché il giudice rimettente non aveva considerato la novella legislativa del 2008 che aveva parzialmente modificato il regime di indeducibilità. Una ricostruzione incompleta del quadro normativo rende impossibile valutare correttamente la rilevanza della questione nel giudizio principale.

Cosa avrebbe dovuto fare il giudice rimettente?

Avrebbe dovuto esaminare se, alla luce della deduzione forfettaria introdotta nel 2008, la questione mantenesse la sua rilevanza nel giudizio concreto e, in caso affermativo, motivare adeguatamente tale circostanza, come già indicato dalla Corte con l’ordinanza n. 258 del 2009.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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