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La Corte dichiara estinto il processo sul ricorso del Governo contro gli artt. 3, comma 3 (deroga all’autorizzazione sismica per le Ferrovie dello Stato) e 6, comma 2 (sostituzione della certificazione sismica regionale con quella del progettista per le sopraelevazioni) della legge regionale calabrese n. 35/2009. La Regione aveva nel frattempo abrogato e modificato entrambe le norme.
Di cosa si tratta
La legge regionale Calabria 19 ottobre 2009, n. 35, in materia di procedure sismiche, prevedeva: all’art. 3, comma 3, l’esonero delle Ferrovie dello Stato dall’obbligo di autorizzazione sismica; all’art. 6, comma 2, la possibilità che nei lavori di sopraelevazione la certificazione del competente ufficio tecnico regionale fosse sostituita da quella del progettista. Il Governo aveva impugnato entrambe le disposizioni per contrasto con l’art. 117, terzo comma, Cost. (governo del territorio) e con i principi fondamentali del d.P.R. n. 380/2001 (Testo unico edilizia) in materia sismica.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio aveva impugnato gli artt. 3, comma 3, e 6, comma 2, l. reg. Calabria n. 35/2009, in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., per violazione dei principi fondamentali statali in materia di sicurezza sismica e di governo del territorio (artt. 83, 88 e 90 del d.P.R. n. 380/2001).
La decisione della Corte
La Corte dichiara estinto il processo: la Regione Calabria aveva abrogato l’art. 3, comma 3, con l. reg. n. 1/2010 e radicalmente modificato l’art. 6, comma 2 – aggiungendo la parola «non» per rendere la norma pienamente conforme all’art. 90, comma 2, d.P.R. n. 380/2001. Il Consiglio dei ministri aveva deliberato la rinuncia al ricorso; la Regione Calabria aveva formalmente accettato la rinuncia.
Il principio
Le Regioni non possono derogare ai principi fondamentali statali in materia di sicurezza sismica: la normativa tecnica antisismica (artt. 83, 88 e 90 del T.U. edilizia) costituisce un principio fondamentale in materia di governo del territorio vincolante per il legislatore regionale. Deroghe regionali a tutele di incolumità pubblica sono incostituzionali, indipendentemente dal soggetto beneficiario.
Domande e risposte
Perché l’esonero delle Ferrovie dall’autorizzazione sismica era incostituzionale?
L’art. 88 del T.U. edilizia prevede che solo il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa istruttoria e parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, possa concedere deroghe alle norme tecniche sismiche: una Regione non può sostituirsi a questa procedura con una deroga diretta per legge.
In cosa consisteva il vizio dell’art. 6, comma 2, sulla certificazione per le sopraelevazioni?
L’art. 90, comma 2, del T.U. edilizia richiede la certificazione dell’ufficio tecnico regionale per le sopraelevazioni in zona sismica. La norma calabrese sostituiva questo controllo pubblico con un certificato del progettista, privato, riducendo il livello di sicurezza garantito dalla normativa statale.
Come è stata risolta la questione senza una pronuncia nel merito?
La Regione Calabria ha modificato le norme con la legge n. 1/2010, rimuovendo i vizi censurati. Il Governo ha quindi rinunciato al ricorso e la Regione ha accettato: il processo si è estinto prima che la Corte potesse pronunciarsi nel merito.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — competenza concorrente in materia di governo del territorio
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