Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara incostituzionale la norma della Regione Liguria che vietava in assoluto le vendite promozionali nei 40 giorni precedenti i saldi, per qualsiasi prodotto. Il divieto assoluto contrasta con la disciplina statale che, dopo il d.l. n. 223/2006, consente solo il divieto limitato ai prodotti che saranno poi in saldo, non un blocco generalizzato.

Di cosa si tratta

L’art. 113, comma 2, della legge della Regione Liguria n. 1/2007 (Testo unico commercio), come sostituito dalla l. reg. n. 14/2007, prevedeva che «non possono essere effettuate vendite promozionali nei quaranta giorni antecedenti le vendite di fine stagione o saldi», senza distinzione merceologica. Il decreto Bersani (d.l. n. 223/2006, conv. l. n. 248/2006) aveva invece liberalizzato le vendite promozionali, consentendo il solo divieto sui medesimi prodotti che andranno in saldo.

La questione di legittimità costituzionale

Il Giudice di pace di Genova, nel corso di un giudizio di opposizione a sanzione amministrativa per vendita promozionale in periodo vietato, ha impugnato l’art. 113, comma 2, l. reg. Liguria n. 1/2007, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. e) e m), Cost., per violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e determinazione dei livelli essenziali di prestazione.

La decisione della Corte

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 113, comma 2, l. reg. Liguria n. 1/2007, nella parte in cui non prevede che il divieto di vendite promozionali nei 40 giorni pre-saldi sia limitato ai medesimi prodotti merceologici oggetto dei saldi. Il divieto assoluto è incompatibile con la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.).

Il principio

Le Regioni non possono vietare in modo generalizzato le vendite promozionali nei periodi pre-saldi: la disciplina delle vendite promozionali è materia di tutela della concorrenza, riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. L’unica restrizione ammessa è quella statale: divieto limitato ai medesimi prodotti che saranno oggetto dei saldi.

Domande e risposte

Cosa prevedeva il decreto Bersani del 2006 sulle vendite promozionali?

Il d.l. n. 223/2006 (conv. l. n. 248/2006) aveva eliminato le limitazioni temporali e quantitative alle vendite promozionali, con la sola eccezione del divieto, nel periodo immediatamente pre-saldi, di promuovere i medesimi articoli che poi saranno in saldo.

Perché il divieto ligure era incostituzionale?

Perché andava oltre quanto consentito dal legislatore statale: vietava qualsiasi vendita promozionale, indipendentemente dal prodotto, incidendo sulla concorrenza e sui consumatori in modo più restrittivo rispetto alla norma nazionale e invadendo la competenza esclusiva dello Stato.

Le Regioni possono regolamentare i saldi e le promozioni?

Solo nei limiti fissati dalla legislazione statale. Possono fissare date e calendario dei saldi di fine stagione, ma non possono introdurre restrizioni alle vendite promozionali più stringenti di quelle previste dalla normativa statale sulla concorrenza.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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