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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara estinto il processo sul ricorso del Governo contro l’art. 20 della legge regionale toscana n. 62/2008 (proiezioni farmaceutiche anche nei comuni montani). La Regione Toscana aveva nel frattempo modificato la norma impugnata, il Governo ha rinunciato al ricorso e la Regione ha accettato la rinuncia.

Di cosa si tratta

L’art. 20 della legge della Regione Toscana 21 novembre 2008, n. 62, aveva esteso la possibilità di istituire «proiezioni» delle sedi farmaceutiche (punti vendita aggiuntivi di medicinali comuni) anche ai comuni montani o parzialmente montani, indipendentemente dalla soglia demografica dei 12.500 abitanti prevista dalla legge statale. Il Presidente del Consiglio aveva impugnato la disposizione per contrasto con l’art. 117, terzo comma, Cost. (tutela della salute).

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva sollevato in via principale la questione di legittimità costituzionale dell’art. 20, legge reg. Toscana n. 62/2008, in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., per contrasto con i principi fondamentali statali in materia di assistenza farmaceutica (l. n. 475/1968 e l. n. 362/1991).

La decisione della Corte

La Corte dichiara estinto il processo. L’art. 17, comma 2, della legge regionale n. 16/2000 (su cui insisteva la norma impugnata) era stato interamente sostituito dall’art. 71 della legge regionale n. 75/2009. Il Governo aveva quindi rinunciato al ricorso, e la Regione Toscana aveva formalmente accettato la rinuncia: ciò determina l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative.

Il principio

La rinuncia al ricorso in via principale seguita dall’accettazione della controparte determina l’estinzione del processo costituzionale, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale. Non si forma pronuncia sul merito della questione.

Domande e risposte

Che cosa sono le «proiezioni farmaceutiche» previste dalla normativa toscana?

Sono punti di vendita di medicinali comuni e di pronto soccorso già confezionati, dipendenti da una farmacia principale, distinti dai dispensari annuali statali perché non soggetti a limiti di orario e di prodotti vendibili.

Perché il Governo ha rinunciato al ricorso?

La norma impugnata era stata integralmente sostituita dalla legge regionale n. 75/2009, facendo venir meno l’oggetto dell’impugnazione e le ragioni che avevano motivato il ricorso.

L’estinzione del processo equivale a una pronuncia di infondatezza?

No: l’estinzione per rinuncia non pronuncia sul merito della questione di legittimità costituzionale, né in senso favorevole né in senso contrario alla norma impugnata.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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