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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara cessata la materia del contendere sul ricorso del Commissario dello Stato contro l’art. 2 della delibera legislativa siciliana n. 192/2008 (transito del personale dell’Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione nei ruoli regionali). La disposizione impugnata era stata omessa in sede di promulgazione della legge regionale n. 20/2008, privando il giudizio di oggetto.

Di cosa si tratta

Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana aveva impugnato l’art. 2 di una delibera legislativa regionale che prevedeva l’inserimento del personale dell’Ente Acquedotti Siciliani, messo in liquidazione, in un ruolo speciale ad esaurimento presso la Presidenza della Regione. Il ricorso contestava la violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, per assenza di concrete esigenze di interesse pubblico e per la natura meramente assistenziale del provvedimento.

La questione di legittimità costituzionale

La questione investiva l’art. 2 della delibera legislativa dell’Assemblea regionale siciliana del 10 dicembre 2008, promossa dal Commissario dello Stato in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., per violazione del principio di uguaglianza e del buon andamento della pubblica amministrazione.

La decisione della Corte

La Corte dichiara cessata la materia del contendere. La delibera legislativa era stata promulgata con l’omissione dell’art. 2 impugnato: poiché il potere promulgativo si esercita in modo unitario e contestuale, l’omissione in sede di promulgazione preclude definitivamente qualsiasi efficacia alla disposizione censurata, privando il giudizio di oggetto.

Il principio

Quando la disposizione legislativa regionale impugnata viene omessa in sede di promulgazione, il potere promulgativo — esercitato una volta sola in modo unitario — non può essere riesercitato: la disposizione non acquista né esplica alcuna efficacia, e il giudizio di legittimità costituzionale rimane privo di oggetto.

Domande e risposte

Cosa succede se il Presidente di una Regione omette di promulgare una parte della legge regionale?

L’omissione in sede di promulgazione è definitiva: la disposizione non promulgata non acquista efficacia. Di conseguenza, qualsiasi impugnazione davanti alla Corte costituzionale che la riguardasse rimane priva di oggetto e viene dichiarata cessata la materia del contendere.

L’inserimento automatico di dipendenti in ruoli regionali può violare la Costituzione?

Sì. La Corte aveva già affermato (e il Commissario lo sosteneva) che l’inserimento del personale nei ruoli pubblici senza concorso e senza comprovate esigenze funzionali può violare gli artt. 3 e 97 Cost., che richiedono imparzialità e buon andamento nell’accesso agli impieghi pubblici.

Cosa è il «Commissario dello Stato» per la Regione Siciliana?

Il Commissario dello Stato è un organo statale con funzioni di controllo sulle leggi regionali nelle Regioni a statuto speciale: può impugnare davanti alla Corte costituzionale le norme regionali che ritiene illegittime, prima che entrino in vigore.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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