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La Corte dichiara cessata la materia del contendere sul ricorso del Commissario dello Stato contro l’art. 2 della delibera legislativa siciliana n. 192/2008 (transito del personale dell’Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione nei ruoli regionali). La disposizione impugnata era stata omessa in sede di promulgazione della legge regionale n. 20/2008, privando il giudizio di oggetto.
Di cosa si tratta
Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana aveva impugnato l’art. 2 di una delibera legislativa regionale che prevedeva l’inserimento del personale dell’Ente Acquedotti Siciliani, messo in liquidazione, in un ruolo speciale ad esaurimento presso la Presidenza della Regione. Il ricorso contestava la violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, per assenza di concrete esigenze di interesse pubblico e per la natura meramente assistenziale del provvedimento.
La questione di legittimità costituzionale
La questione investiva l’art. 2 della delibera legislativa dell’Assemblea regionale siciliana del 10 dicembre 2008, promossa dal Commissario dello Stato in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., per violazione del principio di uguaglianza e del buon andamento della pubblica amministrazione.
La decisione della Corte
La Corte dichiara cessata la materia del contendere. La delibera legislativa era stata promulgata con l’omissione dell’art. 2 impugnato: poiché il potere promulgativo si esercita in modo unitario e contestuale, l’omissione in sede di promulgazione preclude definitivamente qualsiasi efficacia alla disposizione censurata, privando il giudizio di oggetto.
Il principio
Quando la disposizione legislativa regionale impugnata viene omessa in sede di promulgazione, il potere promulgativo — esercitato una volta sola in modo unitario — non può essere riesercitato: la disposizione non acquista né esplica alcuna efficacia, e il giudizio di legittimità costituzionale rimane privo di oggetto.
Domande e risposte
Cosa succede se il Presidente di una Regione omette di promulgare una parte della legge regionale?
L’omissione in sede di promulgazione è definitiva: la disposizione non promulgata non acquista efficacia. Di conseguenza, qualsiasi impugnazione davanti alla Corte costituzionale che la riguardasse rimane priva di oggetto e viene dichiarata cessata la materia del contendere.
L’inserimento automatico di dipendenti in ruoli regionali può violare la Costituzione?
Sì. La Corte aveva già affermato (e il Commissario lo sosteneva) che l’inserimento del personale nei ruoli pubblici senza concorso e senza comprovate esigenze funzionali può violare gli artt. 3 e 97 Cost., che richiedono imparzialità e buon andamento nell’accesso agli impieghi pubblici.
Cosa è il «Commissario dello Stato» per la Regione Siciliana?
Il Commissario dello Stato è un organo statale con funzioni di controllo sulle leggi regionali nelle Regioni a statuto speciale: può impugnare davanti alla Corte costituzionale le norme regionali che ritiene illegittime, prima che entrino in vigore.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, evocato come parametro per la disparità di trattamento
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, in particolare per l’accesso agli impieghi
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