Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni promosse dalla Regione Siciliana contro diverse norme della legge n. 42/2009 sul federalismo fiscale (artt. 8, 10, 11, 12, 19), e non fondata la questione relativa all’art. 27, comma 7, della stessa legge. Il ricorso della Regione si basava su asseriti contrasti con lo statuto siciliano e con i relativi parametri costituzionali.

Di cosa si tratta

La legge 5 maggio 2009, n. 42, ha delegato il Governo ad attuare il federalismo fiscale in attuazione dell’art. 119 della Costituzione. La Regione Siciliana ha impugnato numerose disposizioni ritenendo che il nuovo sistema di finanziamento delle autonomie potesse ledere la propria autonomia finanziaria speciale, garantita dallo statuto approvato con legge costituzionale del 1948.

La questione di legittimità costituzionale

Norme impugnate: artt. 8, comma 1, lett. f); 10, comma 1, lett. a) e b); 11, comma 1, lett. b) e f); 12, comma 1, lett. b) e c); 19; 27, comma 7, della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale). Parametri invocati: artt. 81 e 119 Cost., artt. 32, 33, 36, 37, 43 dello statuto siciliano, art. 2 del d.P.R. n. 1074/1965 (norme di attuazione dello statuto). Ricorrente: Regione Siciliana.

La decisione della Corte

Le questioni relative agli artt. 8, 10, 11, 12 e 19 sono dichiarate inammissibili perché le norme impugnate sono norme di delega che non ledono direttamente l’autonomia regionale; l’eventuale lesione potrà derivare solo dai decreti delegati. La questione sull’art. 27, comma 7, è dichiarata non fondata.

Il principio

Le norme di delega legislativa, in quanto prive di contenuto precettivo autonomo direttamente lesivo delle attribuzioni regionali, non possono essere impugnate in via principale dalla Regione: solo i decreti attuativi, quando concretamente adottati, potranno essere oggetto di verifica costituzionale.

Domande e risposte

Cos’è il federalismo fiscale?

Il federalismo fiscale è il sistema con cui le Regioni e gli enti locali finanziano le proprie funzioni prevalentemente con risorse proprie (tributi regionali e compartecipazioni) invece che con trasferimenti statali, in attuazione dell’art. 119 della Costituzione.

Perché la Regione Siciliana ha uno statuto speciale?

La Sicilia è una delle cinque regioni a statuto speciale (insieme a Sardegna, Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia) che godono di forme particolari di autonomia previste dalla Costituzione, con risorse finanziarie garantite dallo statuto del 1948.

Le questioni potranno essere riproposte?

Sì: una volta adottati i decreti legislativi attuativi del federalismo fiscale, la Regione Siciliana potrà impugnare le specifiche disposizioni che ritenga lesive della propria autonomia finanziaria speciale.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.