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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale dichiara illegittime le principali disposizioni della legge sanitaria della Regione Puglia n. 45 del 2008, che disciplinavano l’organizzazione del SSR e l’ineleggibilità dei dirigenti delle ASL in contrasto con i principi fondamentali statali e le competenze esclusive dello Stato.

Di cosa si tratta

Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato gli artt. 1 comma 1, 3, 4, 13 e 18 della legge della Regione Puglia 23 dicembre 2008, n. 45 (Norme in materia sanitaria). La legge pugliese ridisegnava l’organizzazione del Servizio Sanitario Regionale, prevedendo norme sull’ineleggibilità dei dirigenti delle ASL e sull’istituzione di nuove strutture, in contrasto con i principi statali in materia di tutela della salute e concorrenza.

La questione di legittimità costituzionale

Questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 comma 1, 3, 4, 13 e 18 della legge della Regione Puglia 23 dicembre 2008, n. 45 (Norme in materia sanitaria), in riferimento agli artt. 3, 41, 51, 65, 97, 117 commi primo, secondo lett. m), p), s) e terzo della Costituzione. Sollevata in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri.

La decisione della Corte

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, 3, 4 e 18 della legge pugliese n. 45 del 2008; dichiara cessata la materia del contendere riguardo all’art. 13 (nel frattempo abrogato dalla Regione). Le norme dichiarate illegittime violavano i principi fondamentali statali in materia di tutela della salute e le competenze esclusive dello Stato.

Il principio

Le Regioni non possono disciplinare l’organizzazione del proprio servizio sanitario in deroga ai principi fondamentali fissati dal legislatore statale con il d.lgs. n. 502 del 1992. Le norme che interferiscono con le competenze esclusive statali (livelli essenziali delle prestazioni, criteri generali di organizzazione) sono costituzionalmente illegittime.

Domande e risposte

Cosa prevede la competenza statale sui «livelli essenziali delle prestazioni»?

L’art. 117, secondo comma, lett. m), Cost. attribuisce allo Stato la competenza esclusiva nella «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» (LEP). In campo sanitario, questi sono i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), fissati con D.P.C.M. e vincolanti per tutte le Regioni.

Perché le norme sull’ineleggibilità dei dirigenti sanitari erano censurate?

Perché l’ineleggibilità e l’incompatibilità nelle cariche regionali sono disciplinate da principi fondamentali statali (art. 122 Cost. e legge n. 154 del 1981). La Regione Puglia aveva tentato di modificare o estendere le cause di ineleggibilità per i dirigenti delle aziende sanitarie in modo non coerente con il quadro statale.

Cosa succede quando una norma impugnata viene abrogata prima della sentenza?

Se la norma viene abrogata dalla Regione nel corso del giudizio costituzionale, la Corte dichiara «cessata la materia del contendere» per quella norma specifica, senza pronunciarsi nel merito. Questo è avvenuto per l’art. 13 della legge pugliese, abrogato dalla Regione prima della sentenza.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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