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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale dichiara estinto il processo sul ricorso dello Stato contro la legge calabrese sulle elezioni primarie per il Presidente della Giunta regionale: le elezioni si sono nel frattempo svolte, rendendo il giudizio privo di oggetto pratico.

Di cosa si tratta

Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato alcune norme della legge della Regione Calabria 17 agosto 2009, n. 25 (Norme per lo svolgimento di elezioni primarie per la selezione di candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale). La legge obbligava i partiti che presentavano liste alle elezioni regionali a candidare il vincitore delle primarie, pena la perdita del rimborso elettorale.

La questione di legittimità costituzionale

Questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 9 commi 1 e 4 lett. a) e b), 13 comma 3 lett. b) e 15 comma 3 della legge della Regione Calabria n. 25 del 2009 (elezioni primarie), in riferimento agli artt. 48, 49, 51 primo comma, 117 secondo comma lett. l) e 122 primo comma della Costituzione. Sollevata in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri.

La decisione della Corte

La Corte dichiara estinto il processo. Le elezioni regionali in Calabria si erano nel frattempo svolte, rendendo le norme impugnate prive di attuale applicabilità e il giudizio privo di oggetto pratico.

Il principio

Nelle questioni di legittimità in via principale aventi ad oggetto norme elettorali, la sopravvenienza delle elezioni cui le norme si riferivano può determinare la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del processo, quando la pronuncia della Corte non avrebbe più effetti pratici sul procedimento elettorale già concluso.

Domande e risposte

Le Regioni possono disciplinare le elezioni primarie?

La questione è controversa. Le elezioni primarie riguardano l’attività interna dei partiti politici (art. 49 Cost.) e il sistema elettorale regionale (art. 122 Cost.). Lo Stato ha competenza esclusiva sull’«ordinamento civile» (art. 117, secondo comma, lett. l) e sui principi fondamentali del sistema elettorale regionale. La Regione Calabria aveva tentato di regolamentare per legge le primarie, ma il ricorso statale contestava questa competenza.

Cosa prevedeva la legge calabrese sulle primarie?

La legge n. 25 del 2009 prevedeva che i partiti che intendevano presentare liste alle elezioni regionali dovessero obbligatoriamente partecipare alle primarie e candidare il soggetto più votato alla carica di Presidente della Giunta regionale. Chi non rispettava questa regola perdeva il diritto al rimborso delle spese elettorali.

Perché il Governo ha impugnato questa legge?

Il Governo riteneva che la legge calabrese: (1) imponesse ai partiti obblighi incompatibili con la libertà di organizzazione (art. 49 Cost.); (2) invadesse la competenza statale esclusiva in materia di «ordinamento civile» (art. 117, secondo comma, lett. l); (3) si ponesse in contrasto con i principi fondamentali del sistema elettorale regionale fissati dalla legge statale (art. 122 Cost.).

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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