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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ordina la restituzione degli atti al TAR Basilicata per rivalutare la rilevanza della questione di legittimità della norma regionale sulle commissioni mediche di invalidità, in seguito a sopravvenienze normative statali che hanno modificato il quadro di riferimento.

Di cosa si tratta

Il TAR Basilicata aveva sollevato questione di legittimità dell’art. 20, comma 2, della legge della Regione Basilicata n. 1 del 2007 (Legge finanziaria 2007), che consentiva di nominare presidenti delle commissioni mediche per l’accertamento dell’invalidità anche medici con specializzazioni «equivalenti» alla medicina legale, in potenziale contrasto con i requisiti nazionali fissati dalla legge n. 295 del 1990.

La questione di legittimità costituzionale

Questione di legittimità costituzionale dell’art. 20, comma 2, della legge della Regione Basilicata 30 gennaio 2007, n. 1, nella parte in cui consentiva la nomina a presidente delle commissioni mediche di accertamento dell’invalidità di medici con specializzazioni «equivalenti» alla medicina legale, in riferimento agli artt. 3 e 117, terzo comma, della Costituzione. Sollevata dal TAR Basilicata.

La decisione della Corte

La Corte ordina la restituzione degli atti al TAR Basilicata affinché rivaluti la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione, alla luce di sopravvenienze normative statali in materia di commissioni mediche di invalidità (d.lgs. n. 23 del 2010) che hanno modificato il quadro normativo di riferimento.

Il principio

Quando nel corso del giudizio costituzionale intervengono modifiche normative significative che possono incidere sulla rilevanza o sul merito della questione, la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente affinché rivaluti se la questione mantenga il suo oggetto e la sua rilevanza nel giudizio principale.

Domande e risposte

Cosa sono le commissioni mediche per l’invalidità?

Le commissioni mediche per l’accertamento dell’invalidità civile, dell’handicap e della disabilità sono organi collegiali delle ASL che valutano le condizioni di salute dei richiedenti per il riconoscimento di benefici (pensioni di invalidità, indennità, agevolazioni). La loro composizione era disciplinata dalla legge n. 295 del 1990.

Perché la norma regionale era sospetta?

Perché la composizione delle commissioni mediche è materia attinente alla «tutela della salute» (competenza concorrente) e alla «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni» (competenza esclusiva statale). La Regione Basilicata, consentendo la nomina di medici con specializzazioni «equivalenti», si discostava dai criteri nazionali uniformi.

Cosa significa «restituzione degli atti» al giudice rimettente?

La restituzione degli atti significa che la Corte non decide nel merito della questione, ma restituisce il fascicolo perché il giudice a quo rivaluti se la questione sia ancora rilevante e non manifestamente infondata alla luce delle novità normative sopravvenute. Il giudice potrà poi sollevare nuovamente la questione o decidere autonomamente.

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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