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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale dichiara parzialmente illegittima la legge della Regione Lombardia n. 1 del 2009 sul servizio idrico integrato: la norma che consentiva alla Conferenza dei comuni di scegliere liberamente le forme di gestione invade la competenza statale esclusiva sulla tutela della concorrenza.

Di cosa si tratta

Il Presidente del Consiglio dei ministri e la Regione Piemonte avevano impugnato alcune norme della legge della Regione Lombardia 29 gennaio 2009, n. 1, che modificava la disciplina del servizio idrico integrato (acquedotti, fognature, depurazione). In particolare, l’art. 4, comma 1, lett. b), consentiva alla Conferenza dei comuni di scegliere tra diverse modalità di gestione del servizio idrico, alcune non previste dalla normativa statale (d.lgs. n. 152 del 2006).

La questione di legittimità costituzionale

Questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 1, lettera b), 5 e 8 della legge della Regione Lombardia 29 gennaio 2009, n. 1 (Modifiche alle disposizioni generali del servizio idrico integrato), in riferimento agli artt. 117, commi secondo e terzo, e 118 della Costituzione. Sollevata in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri e dalla Regione Piemonte.

La decisione della Corte

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, lettera b), della legge lombarda, che consentiva alla conferenza dei comuni di optare per forme di gestione del servizio idrico non previste dalla normativa statale. Le altre disposizioni impugnate non vengono dichiarate illegittime o il giudizio cessa per sopravvenuta carenza di interesse.

Il principio

Le Regioni non possono disciplinare le forme di gestione del servizio idrico integrato in modo difforme dai principi statali in materia di tutela della concorrenza e di servizi pubblici locali. L’organizzazione del servizio idrico, pur avendo carattere locale, è soggetta ai vincoli della legislazione statale esclusiva sulla concorrenza (art. 117, secondo comma, lett. e, Cost.).

Domande e risposte

Cos’è il servizio idrico integrato?

Il servizio idrico integrato comprende captazione, adduzione e distribuzione dell’acqua ad usi civili, fognatura e depurazione delle acque reflue. È disciplinato dal d.lgs. n. 152 del 2006 (Codice dell’ambiente) e gestito a livello di ambito territoriale ottimale (ATO) da soggetti affidatari selezionati con procedure di evidenza pubblica.

Perché la Lombardia non poteva ampliare le opzioni di gestione?

Perché le forme di gestione dei servizi pubblici locali rientrano nella materia «tutela della concorrenza», di competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lett. e, Cost.). La Regione non può introdurre opzioni gestionali aggiuntive o diverse da quelle previste dalla normativa statale.

Le Regioni hanno competenza sull’acqua?

Sì, parzialmente. Le Regioni hanno competenza in materia di «governo del territorio» e «tutela della salute» (materie concorrenti), ma la disciplina delle forme di affidamento e gestione del servizio idrico resta riservata al legislatore statale in quanto incide sulla concorrenza tra operatori.

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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