Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte costituzionale dichiara inammissibile e non fondata la questione di legittimità costituzionale delle norme del codice civile che non consentono il matrimonio tra persone dello stesso sesso. La Corte riconosce però alle coppie omosessuali il diritto a una tutela della loro vita comune fondata sull’art. 2 Cost. e invita il Parlamento a colmare il vuoto normativo.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Venezia e la Corte d’appello di Trento avevano sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143-bis e 156-bis del codice civile, nella parte in cui non consentivano alle persone dello stesso sesso di contrarre matrimonio. Le questioni erano fondate sugli artt. 2, 3, 29 e 117, primo comma, Cost. Si trattava di uno dei temi di maggiore rilevanza sociale e giuridica dell’epoca.
La questione di legittimità costituzionale
Questione di legittimità costituzionale degli artt. 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143-bis e 156-bis del codice civile, nella parte in cui non consentono il matrimonio tra persone dello stesso sesso, in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 117, primo comma, della Costituzione. Sollevata dal Tribunale di Venezia (ordinanza 3 aprile 2009) e dalla Corte d’appello di Trento (ordinanza 29 luglio 2009).
La decisione della Corte
La Corte dichiara inammissibile la questione in riferimento agli artt. 2 e 117, primo comma, Cost. e non fondata quella in riferimento agli artt. 3 e 29 Cost. Afferma che il matrimonio ai sensi dell’art. 29 Cost. presuppone l’eterogeneità dei sessi, ma che l’art. 2 Cost. impone di garantire alle coppie omosessuali un nucleo di tutele, rimettendo al Parlamento la scelta delle forme concrete.
Il principio
L’art. 29 Cost., nella sua genesi storica e nel contesto del 1948, riflette il concetto di matrimonio tra un uomo e una donna. Tuttavia, le coppie omosessuali formano «formazioni sociali» tutelate dall’art. 2 Cost. Spetta al Parlamento, nell’esercizio della sua discrezionalità, individuare le forme di garanzia e riconoscimento delle unioni omosessuali.
Domande e risposte
Il matrimonio tra persone dello stesso sesso è un diritto costituzionale in Italia?
No, secondo questa pronuncia. L’art. 29 Cost. tutela il matrimonio come unione tra un uomo e una donna, secondo l’interpretazione storica e sistematica della Costituzione del 1948. La Corte non ha ritenuto che la norma possa essere estesa in via interpretativa per includere le coppie omosessuali.
Le coppie omosessuali hanno diritti costituzionalmente garantiti?
Sì. La Corte ha riconosciuto che le coppie omosessuali costituiscono «formazioni sociali» ai sensi dell’art. 2 Cost. e hanno diritto a una tutela giuridica della loro vita comune. Spetta però al Parlamento stabilire quali forme di riconoscimento siano appropriate (poi realizzato con la legge n. 76 del 2016 sulle unioni civili).
Questa sentenza ha avuto conseguenze legislative?
Sì. Questa pronuncia, insieme alle pressioni normative europee, ha contribuito al percorso che ha portato all’approvazione della legge 20 maggio 2016, n. 76 (legge Cirinnà), che ha introdotto le unioni civili tra persone dello stesso sesso nell’ordinamento italiano.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.