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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale dichiara illegittima la presunzione assoluta di reddito superiore alla soglia applicata ai familiari conviventi con condannati per reati di criminalità organizzata ai fini del patrocinio a spese dello Stato. La norma viola il diritto di difesa (art. 24 Cost.).

Di cosa si tratta

L’art. 76, comma 4-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) escludeva dal gratuito patrocinio chi, pur avendo un reddito inferiore alla soglia, convivesse con familiari già condannati definitivamente per reati di criminalità organizzata (es. associazione di tipo mafioso). Il Tribunale di Catania e il Tribunale di Lecce sollevarono la questione per violazione degli artt. 3 e 24 Cost.

La questione di legittimità costituzionale

Questione di legittimità costituzionale dell’art. 76, comma 4-bis, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico spese di giustizia), nella parte in cui stabiliva una presunzione assoluta di reddito superiore alla soglia per i familiari conviventi con condannati definitivi per reati di criminalità organizzata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Sollevata dai Tribunali di Catania e di Lecce (sezione distaccata di Campi Salentina).

La decisione della Corte

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 76, comma 4-bis, nella parte in cui, per i soggetti già definitivamente condannati per i reati indicati, stabilisce che la presunzione di reddito superiore alla soglia si applica anche ai familiari conviventi. La presunzione assoluta priva il familiare della possibilità di dimostrare la propria effettiva povertà, violando il diritto di difesa.

Il principio

L’accesso al gratuito patrocinio non può essere negato sulla base di una presunzione assoluta fondata sulla convivenza con un condannato per reati di criminalità organizzata, in assenza di un accertamento della situazione reddituale individuale. Tale presunzione viola l’art. 24 Cost. (diritto di difesa) e l’art. 3 Cost. (ragionevolezza).

Domande e risposte

Cos’è il patrocinio a spese dello Stato?

Il patrocinio a spese dello Stato (o «gratuito patrocinio») consente alle persone con reddito inferiore a una determinata soglia di farsi assistere da un avvocato nei giudizi civili, penali e amministrativi a carico dell’erario. È disciplinato dal d.P.R. n. 115 del 2002 e garantisce l’effettività del diritto di difesa sancito dall’art. 24 Cost.

Perché la presunzione assoluta di reddito era incostituzionale?

Perché impediva al giudice di verificare la reale situazione economica del singolo familiare convivente con un condannato. In questo modo si negava il gratuito patrocinio a chi, pur essendo povero, viveva con un condannato per mafia, senza prova che ne beneficiasse economicamente. Ciò violava sia il diritto di difesa (art. 24 Cost.) sia il principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.).

Quali effetti pratici ha questa sentenza?

Dopo questa pronuncia, la sola convivenza con un condannato definitivo per reati di criminalità organizzata non può più automaticamente escludere il familiare dall’accesso al gratuito patrocinio. Il giudice deve valutare caso per caso la reale situazione economica del richiedente.

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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