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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Il Commissario dello Stato aveva impugnato l’art. 3 di una delibera legislativa dell’Assemblea regionale siciliana che finanziava la stabilizzazione di lavoratori precari. La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché la norma era stata modificata prima della decisione.

Di cosa si tratta

L’Assemblea regionale siciliana aveva approvato una delibera legislativa (d.d.l. n. 499/2009) contenente, all’art. 3, misure finanziarie urgenti per l’occupazione: autorizzava il finanziamento di stabilizzazioni di lavoratori precari provenienti dai lavori socialmente utili anche in assenza dell’istanza preventiva dell’Agenzia regionale per l’impiego. Il Commissario dello Stato ha impugnato la norma per contrasto con la Costituzione e con lo Statuto regionale.

La questione di legittimità costituzionale

Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha impugnato l’art. 3 della delibera legislativa del 17 dicembre 2009, in riferimento agli artt. 3, 51, 97 e 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione e agli artt. 14 e 17 dello Statuto speciale della Regione Siciliana.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere: prima della decisione, la norma impugnata era stata modificata in modo da far venir meno l’oggetto del ricorso, rendendo superfluo un esame nel merito.

Il principio

Quando la norma impugnata in via principale viene modificata o abrogata prima della decisione della Corte, in conformità alla costante giurisprudenza costituzionale si dichiara cessata la materia del contendere.

Domande e risposte

Cosa significa “cessata la materia del contendere”?

È una pronuncia processuale con cui la Corte dichiara che il giudizio non ha più oggetto, perché la norma impugnata è stata modificata, abrogata o ha perso efficacia nel corso del giudizio.

Chi può impugnare le leggi regionali?

Nel giudizio in via principale, lo Stato può impugnare le leggi regionali ritenute incostituzionali; le Regioni possono a loro volta impugnare le leggi statali. Il Commissario dello Stato ha un ruolo specifico di controllo sulla legislazione delle Regioni a Statuto speciale.

La stabilizzazione dei lavoratori precari richiede procedure specifiche?

Sì. La norma contestata consentiva di derogare al requisito dell’istanza preventiva dell’Agenzia regionale, che svolge l’istruttoria sulle stabilizzazioni. Proprio questa deroga era al centro del ricorso, poi divenuto privo di oggetto.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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