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È costituzionalmente legittimo il divieto di somministrare bevande alcoliche dopo le ore 2 di notte imposto ai soli locali che abbiano anche attività di spettacolo o intrattenimento. La Corte ha dichiarato non fondata la questione sollevata dal Tribunale di Ravenna, ritenendo la distinzione legislativa non arbitraria e giustificata da ragioni di sicurezza stradale.
Di cosa si tratta
L’art. 6 del decreto-legge n. 117 del 2007 (convertito dalla legge n. 160/2007) vieta ai titolari di locali che abbinano somministrazione di bevande alcoliche ad attività di spettacolo o intrattenimento di continuare a servire alcol dopo le ore 2 di notte. Una società titolare di un esercizio balneare ha impugnato la norma davanti al Tribunale di Ravenna, lamentando che altri locali simili ma privi di intrattenimento potessero rimanere aperti senza il medesimo limite.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Ravenna ha sollevato questione di legittimità dell’art. 6 del d.l. n. 117/2007, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, ritenendo irragionevole la disparità di trattamento tra esercizi pubblici dello stesso tipo e lesiva della libertà di iniziativa economica.
La decisione della Corte
La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione. Ha chiarito che la norma persegue la finalità di sicurezza stradale — finalità di utilità sociale — e che la scelta di limitare il divieto ai locali con intrattenimento non è arbitraria: tali esercizi attraggono una clientela più numerosa e più incline al consumo di alcol nelle ore notturne, con maggiore rischio per la circolazione. Non sussiste neppure violazione dell’art. 41 Cost., poiché i limiti posti corrispondono alla tutela di valori primari attinenti alla persona.
Il principio
Il legislatore può limitare la somministrazione di alcolici nelle ore notturne ai soli esercizi con intrattenimento senza violare l’uguaglianza o la libertà d’impresa, quando la distinzione risponde a una ratio di sicurezza stradale non arbitraria e proporzionata.
Domande e risposte
Quali locali erano soggetti al divieto?
Solo i titolari e gestori di esercizi in cui, congiuntamente alla vendita di bevande alcoliche, si svolgevano spettacoli o altre forme di intrattenimento.
Perché il Tribunale di Ravenna riteneva incostituzionale la norma?
Perché altri esercizi simili (ad esempio pub senza intrattenimento) potevano servire alcol oltre le ore 2 senza limitazioni, creando a suo avviso una disparità di trattamento e un alterazione della concorrenza.
Qual è il confine tra lecita differenziazione e incostituzionale disparità?
La Corte insegna che la differenziazione è ammessa quando la categoria più limitata presenta caratteristiche oggettive — qui, la presenza di intrattenimento che amplifica il consumo alcolico — idonee a giustificare un trattamento diverso in nome dell’utilità sociale.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza invocato dal rimettente
- Art. 41 della Costituzione — libertà di iniziativa economica e suoi limiti nell’utilità sociale
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