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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con Sentenza n. 101/2010 la Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale sulla questione relativa a dell’art. 58 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio), come sostituito ….

Di cosa si tratta

La Corte Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità con la Costituzione di dell’art. 58 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio), come sostituito …. La questione è stata sollevata da Presidente del Consiglio dei ministri.

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: dell’art. 58 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio), come sostituito dall’art. 2, comma 13, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 21 ottobre 2008, n. 12, recante «Integrazioni e modifiche alla legge regionale n. 5/2007 (Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizi. Parametro costituzionale: art. 58 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio), come sostituito dall’art. 2, comma 13, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 21 ottobre 2008, n. 12, recante «Integrazioni e modifi. Rimettente: Presidente del Consiglio dei ministri.

La decisione della Corte

LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 58, comma 1, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio), come sostituito dall’art. 2, comma 13, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 21 ottobre 2008, n. 12, recante «Integrazioni e modifiche alla legge regionale n. 5/2007 (Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio)», nonch

Il principio

La norma impugnata contrasta con i principi costituzionali richiamati come parametro; ne deriva l’illegittimità costituzionale della disposizione.

Domande e risposte

Cosa ha deciso la Corte Costituzionale con la Sentenza n. 101/2010?

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale sulla questione relativa a dell’art. 58 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio), come sostituito ….

Chi può sollevare una questione di legittimità costituzionale?

La questione può essere sollevata d’ufficio o su istanza di parte dal giudice nel corso di un giudizio, oppure dallo Stato o dalle Regioni in via principale.

Quale effetto produce una dichiarazione di illegittimità costituzionale?

La norma dichiarata incostituzionale cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione in Gazzetta Ufficiale (art. 136 Cost.).

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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