Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

Con Ordinanza n. 96/2010 la Corte Costituzionale dichiara la questione inammissibile sulla questione relativa a dell’art. 2, comma 1, lettera m ), della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 29 luglio 2004, n. 21 (Determinazione dei casi di ineleggibilità e incompatibilità relativi alla ….

Di cosa si tratta

La Corte Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità con la Costituzione di dell’art. 2, comma 1, lettera m ), della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 29 luglio 2004, n. 21 (Determinazione dei casi di ineleggibilità e incompatibilità relativi alla …. La questione è stata sollevata da Tribunale ordinario di Trieste.

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: dell’art. 2, comma 1, lettera m ), della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 29 luglio 2004, n. 21 (Determinazione dei casi di ineleggibilità e incompatibilità relativi alla carica di consigliere e di membro della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 12, secondo comma, dello Statuto),. Parametro costituzionale: art. 2, primo comma, numero 10) della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale); l’art. 60, comma 1. Rimettente: Tribunale ordinario di Trieste.

La decisione della Corte

LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettera m ), della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 29 luglio 2004, n. 21 (Determinazione dei casi di ineleggibilità e incompatibilità relativi alla carica di consigliere e di membro della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 12, secondo comma, dello Statuto), sollevata – in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione e 12, secondo comma, della legge cos

Il principio

La questione di legittimità costituzionale è inammissibile: il giudice rimettente non ha soddisfatto i requisiti formali e sostanziali per la corretta instaurazione del giudizio incidentale.

Domande e risposte

Cosa ha deciso la Corte Costituzionale con la Ordinanza n. 96/2010?

La Corte ha dichiarato la questione inammissibile sulla questione relativa a dell’art. 2, comma 1, lettera m ), della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 29 luglio 2004, n. 21 (Determinazione dei casi di ineleggibilità e incompatibilità relativi alla ….

Chi può sollevare una questione di legittimità costituzionale?

La questione può essere sollevata d’ufficio o su istanza di parte dal giudice nel corso di un giudizio, oppure dallo Stato o dalle Regioni in via principale.

Quale effetto produce una dichiarazione di illegittimità costituzionale?

La norma dichiarata incostituzionale cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione in Gazzetta Ufficiale (art. 136 Cost.).

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.