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La Corte costituzionale ha accolto il conflitto di attribuzioni dello Stato, dichiarando che spettava al Ministero dell’economia e delle finanze emettere le note con cui aveva rigettato le pretese della Regione Siciliana di acquisire il gettito delle accise sui prodotti energetici dopo la riforma comunitaria che le aveva trasformate da imposte di produzione in imposte sul consumo.
Di cosa si tratta
A seguito della Direttiva CE n. 2003/96 e del d.lgs. n. 26/2007 che l’aveva recepita, le accise su alcuni prodotti energetici erano passate da “imposte di produzione” a “imposte sul consumo”. La Regione Siciliana aveva rivendicato il gettito di queste accise in base al proprio Statuto speciale, che attribuisce alla Regione i tributi erariali il cui presupposto si verifichi nel territorio regionale. Il Ministero dell’economia aveva rigettato le richieste regionali.
La questione di legittimità costituzionale
La Regione Siciliana ha sollevato conflitto di attribuzioni nei confronti dello Stato, in riferimento agli artt. 36 e 37 del proprio Statuto autonomistico e all’art. 2 del d.P.R. n. 1074/1965 (Norme di attuazione dello Statuto in materia finanziaria), sostenendo che il gettito delle accise sui prodotti energetici consumati in Sicilia dovesse essere attribuito alla Regione.
La decisione della Corte
La Corte ha ritenuto che spettasse allo Stato emettere le note ministeriali di rigetto, confermando che le accise sui prodotti energetici, nonostante la riqualificazione comunitaria in imposte sul consumo, non rientrano tra i tributi attribuiti alla Regione Siciliana dallo Statuto speciale e dalle sue norme di attuazione.
Il principio
Il mutamento della qualificazione formale di un’imposta (da “imposta di produzione” a “imposta sul consumo”) operato dal diritto europeo non modifica automaticamente il riparto del gettito fiscale tra Stato e Regioni speciali: le norme dello Statuto siciliano vanno interpretate autonomamente rispetto alle categorie tributarie comunitarie.
Domande e risposte
Cosa prevede lo Statuto siciliano in materia di entrate tributarie?
Gli artt. 36 e 37 dello Statuto e il d.P.R. n. 1074/1965 attribuiscono alla Regione Siciliana la quota del gettito dei tributi erariali il cui presupposto si realizzi nel territorio regionale, con eccezioni espresse per le “imposte di produzione”, le entrate del monopolio e del lotto.
Perché la Sicilia riteneva di avere diritto al gettito delle accise energetiche?
La Regione sosteneva che, poiché le accise erano state riqualificate come “imposte sul consumo” dalla normativa europea, non rientravano più nell’eccezione per le “imposte di produzione” prevista dallo Statuto e spettavano quindi alla Regione nella misura in cui il consumo avveniva nel territorio siciliano.
Il conflitto di attribuzioni è lo stesso del ricorso in via principale?
No: il conflitto di attribuzioni è uno strumento distinto, azionabile quando una Regione o lo Stato ritiene che un atto (anche non legislativo, come una nota ministeriale) abbia leso le proprie competenze costituzionali.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Obblighi comunitari come vincolo alla legislazione statale e regionale
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