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La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate dal GUP e dal GIP del Tribunale di Napoli sull’art. 6 della legge n. 140/2003 in materia di utilizzo di intercettazioni indirette di parlamentari, per insufficiente motivazione sulla verifica dei presupposti normativi.
Di cosa si tratta
Nel corso di un’udienza preliminare a Napoli, erano state depositate intercettazioni di conversazioni telefoniche di un deputato, captate in un’indagine su terzi. Il GUP e successivamente il GIP avevano sollevato questioni di legittimità sull’intera procedura prevista dall’art. 6 della legge n. 140/2003, sia sulla necessità di richiedere l’autorizzazione parlamentare, sia sulla disciplina conseguente al diniego.
La questione di legittimità costituzionale
Il GUP del Tribunale di Napoli ha sollevato questione di legittimità dell’art. 6, commi 2, 3, 4, 5 e 6, della legge n. 140/2003, in riferimento agli artt. 3, 24, 68, 102 e 104 della Costituzione, contestando sia l’obbligo di autorizzazione sia le conseguenze del diniego camerale.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni, perché i giudici rimettenti non avevano verificato in modo adeguato se nel caso concreto ricorressero i presupposti che fanno scattare l’obbligo di richiedere l’autorizzazione: in particolare, non avevano accertato se le intercettazioni fossero effettivamente “indirette” e non frutto di captazioni dirette nei confronti del parlamentare.
Il principio
Prima di sollevare questione sulla norma che regola le intercettazioni indirette di parlamentari, il giudice deve verificare concretamente – e motivare – che le conversazioni captate rientrino nella fattispecie “indiretta” e non in quella “diretta” (soggetta a diversa disciplina); l’omissione di tale verifica rende la questione inammissibile.
Domande e risposte
Qual è la differenza tra intercettazione “diretta” e “indiretta” di un parlamentare?
L’intercettazione “diretta” è quella eseguita nei confronti del parlamentare come bersaglio: richiede l’autorizzazione preventiva della Camera ai sensi dell’art. 4 della legge n. 140/2003. L’intercettazione “indiretta” o “casuale” è quella captata nell’ambito di un’indagine su terzi, in cui il parlamentare compare fortuitamente: è regolata dall’art. 6.
Perché è importante stabilire il tipo di intercettazione prima di sollevare la questione?
Perché le due fattispecie hanno discipline diverse, e la questione di legittimità riguarda solo l’art. 6 (intercettazioni indirette): se le intercettazioni fossero in realtà “dirette”, si applicherebbe l’art. 4 e la norma impugnata non sarebbe rilevante.
Quale sarà il destino di queste norme?
L’art. 6, comma 2, della legge n. 140/2003 era già stato in parte modificato dalla sentenza n. 390/2007 della Corte, che ne aveva dichiarato l’illegittimità nella parte relativa alla distruzione delle intercettazioni in caso di diniego del Parlamento; le questioni del 2010 non hanno aggiunto ulteriori pronunce nel merito.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — Immunità e prerogative parlamentari
- Art. 24 della Costituzione — Diritto di difesa
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