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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 405, comma 1-bis, c.p.p. perché la norma impugnata era già stata dichiarata incostituzionale integralmente dalla sentenza n. 121/2009, rendendo la questione priva di oggetto.
Di cosa si tratta
Il GUP del Tribunale di Varese aveva chiesto di ampliare l’obbligo del PM di chiedere l’archiviazione anche quando il GIP o il tribunale del riesame avessero escluso la gravità indiziaria con decisione non impugnata. Prima che la Corte decidesse, la norma è stata rimossa dall’ordinamento.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 405, comma 1-bis, c.p.p. (aggiunto dall’art. 3 della legge n. 46/2006 in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento). Parametro: art. 3 Cost. Giudice rimettente: GUP del Tribunale di Varese (ordinanza 13 febbraio 2008).
La decisione della Corte
Manifesta inammissibilità: con sentenza n. 121/2009 la Corte aveva già dichiarato incostituzionale l’intera norma impugnata. La questione è pertanto priva di oggetto e non può essere rimessa al giudice a quo per una nuova valutazione della rilevanza.
Il principio
Quando la norma oggetto di rimessione è stata già rimossa dall’ordinamento con efficacia ex tunc da una precedente declaratoria di incostituzionalità, la nuova questione va dichiarata manifestamente inammissibile per sopravvenuta carenza di oggetto, senza restituzione degli atti al rimettente.
Domande e risposte
Cosa prevedeva l’art. 405, comma 1-bis, c.p.p. prima di essere abrogato?
Obbligava il PM a chiedere l’archiviazione quando il GIP o il tribunale del riesame avessero escluso la gravità indiziaria con decisione definitiva, senza nuovi elementi a carico.
Perché quella norma fu dichiarata incostituzionale con sent. 121/2009?
Perché la richiesta di archiviazione “obbligata” era incompatibile con l’art. 112 Cost. (obbligatorietà dell’azione penale) e con l’art. 3 Cost. per irragionevole limitazione dei poteri del PM.
Cosa succede al giudizio pendente davanti al rimettente?
Il processo deve proseguire applicando le regole ordinarie del c.p.p. prive della norma annullata: il PM valuterà autonomamente se proseguire le indagini o chiedere l’archiviazione.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza, parametro della questione
- Art. 112 della Costituzione — obbligatorietà dell’azione penale, rilevante nella sent. 121/2009
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.