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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 405, comma 1-bis, c.p.p. perché la norma impugnata era già stata dichiarata incostituzionale integralmente dalla sentenza n. 121/2009, rendendo la questione priva di oggetto.

Di cosa si tratta

Il GUP del Tribunale di Varese aveva chiesto di ampliare l’obbligo del PM di chiedere l’archiviazione anche quando il GIP o il tribunale del riesame avessero escluso la gravità indiziaria con decisione non impugnata. Prima che la Corte decidesse, la norma è stata rimossa dall’ordinamento.

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: art. 405, comma 1-bis, c.p.p. (aggiunto dall’art. 3 della legge n. 46/2006 in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento). Parametro: art. 3 Cost. Giudice rimettente: GUP del Tribunale di Varese (ordinanza 13 febbraio 2008).

La decisione della Corte

Manifesta inammissibilità: con sentenza n. 121/2009 la Corte aveva già dichiarato incostituzionale l’intera norma impugnata. La questione è pertanto priva di oggetto e non può essere rimessa al giudice a quo per una nuova valutazione della rilevanza.

Il principio

Quando la norma oggetto di rimessione è stata già rimossa dall’ordinamento con efficacia ex tunc da una precedente declaratoria di incostituzionalità, la nuova questione va dichiarata manifestamente inammissibile per sopravvenuta carenza di oggetto, senza restituzione degli atti al rimettente.

Domande e risposte

Cosa prevedeva l’art. 405, comma 1-bis, c.p.p. prima di essere abrogato?

Obbligava il PM a chiedere l’archiviazione quando il GIP o il tribunale del riesame avessero escluso la gravità indiziaria con decisione definitiva, senza nuovi elementi a carico.

Perché quella norma fu dichiarata incostituzionale con sent. 121/2009?

Perché la richiesta di archiviazione “obbligata” era incompatibile con l’art. 112 Cost. (obbligatorietà dell’azione penale) e con l’art. 3 Cost. per irragionevole limitazione dei poteri del PM.

Cosa succede al giudizio pendente davanti al rimettente?

Il processo deve proseguire applicando le regole ordinarie del c.p.p. prive della norma annullata: il PM valuterà autonomamente se proseguire le indagini o chiedere l’archiviazione.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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