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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara incostituzionali tre disposizioni della legge umbra sui rifiuti: la prima attribuiva ai Comuni il potere di autorizzare la gestione dei centri di raccolta (riservato invece alla disciplina statale che richiede solo l’iscrizione all’Albo gestori), la seconda consentiva lo stoccaggio di rifiuti in deroga ai limiti nazionali, la terza ammetteva la bonifica dei siti inquinati con metodi non conformi alla normativa statale.

Di cosa si tratta

La Regione Umbria aveva approvato la legge n. 11 del 2009 sulla gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate, prevedendo, tra l’altro, che i Comuni potessero rilasciare, rinnovare e modificare le autorizzazioni alla gestione dei centri di raccolta differenziata. Il Governo contestò questa scelta, ritenendo che la normativa statale non prevedesse alcuna autorizzazione per la gestione di tali centri (bastava l’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali) e che la Regione avesse ecceduto le proprie competenze anche in materia di stoccaggio e bonifica.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 7, lettera c), 44 e 46 della legge della Regione Umbria 13 maggio 2009, n. 11, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, che attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in materia di tutela dell’ambiente.

La decisione della Corte

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale: dell’art. 7, lettera c), nella parte in cui attribuisce ai Comuni la funzione di rilasciare, rinnovare e modificare l’autorizzazione alla gestione dei centri di raccolta (funzione non prevista dalla normativa statale); dell’art. 44 (stoccaggio in deroga) e dell’art. 46 (bonifica con metodi difformi). Tutte e tre le norme violano la competenza esclusiva statale in materia ambientale.

Il principio

La materia dei rifiuti appartiene alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela ambientale (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.). Le Regioni non possono né attribuire ai Comuni poteri autorizzativi non previsti dalla legislazione nazionale, né derogare ai limiti quantitativi di stoccaggio o alle procedure di bonifica fissate dallo Stato.

Domande e risposte

I Comuni possono autorizzare la gestione dei centri di raccolta differenziata?

No. La disciplina statale (d.m. 8 aprile 2008) prevede solo che il Comune approvi la «realizzazione» del centro, non la sua «gestione»: chi gestisce deve semplicemente essere iscritto all’Albo nazionale dei gestori ambientali, senza alcuna ulteriore autorizzazione comunale.

Perché la gestione dei rifiuti è di competenza esclusiva statale?

Perché la materia rientra nella «tutela dell’ambiente», che l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. attribuisce in via esclusiva allo Stato, il quale può anche emanare regolamenti per garantire uniformità su tutto il territorio nazionale.

Cosa prevede la normativa nazionale per la bonifica dei siti inquinati?

Il d.lgs. n. 152/2006 (Codice dell’ambiente) disciplina analiticamente le procedure di bonifica e i metodi ammessi: le Regioni non possono consentire metodi difformi da quelli statali, anche se ritenessero tali metodi equivalenti o più efficienti.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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