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La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1917, secondo comma, del codice civile, in materia di azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicuratore e di privilegio in caso di fallimento dell’assicurato, per difetto di motivazione sulla rilevanza.

Di cosa si tratta

L’art. 1917, secondo comma, del codice civile stabilisce che il terzo danneggiato, in caso di assicurazione contro i danni, può agire direttamente contro l’assicuratore. In caso di fallimento dell’assicurato, si pone la questione di come debba essere trattato il credito del danneggiato rispetto alla massa fallimentare e ai diritti dell’assicuratore. Il Tribunale di La Spezia – sezione fallimentare – ha dubitato che tale assetto fosse compatibile con la Costituzione, in quanto le somme dell’assicurazione vengono destinate al rimborso dell’assicuratore piuttosto che al risarcimento del danneggiato.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di La Spezia, Sezione fallimentare, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1917, secondo comma, del codice civile e di una norma della legge fallimentare, nella parte in cui, in presenza di assicurazione contro i danni stipulata dal fallito, non riconosce al creditore danneggiato un privilegio speciale sulle somme dovute dall’assicuratore, che in base al diritto vivente si riverserebbero all’assicuratore medesimo (in via di rivalsa), vanificando di fatto la tutela del danneggiato.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile. Il rimettente non aveva adeguatamente motivato la rilevanza della questione nel giudizio principale, in quanto le circostanze concrete del caso (l’assenza di un reclamo da parte della danneggiata con le caratteristiche processuali richieste) non consentivano di ritenere che la soluzione della causa dipendesse dalla norma impugnata.

Il principio

La questione incidentale di legittimità costituzionale è manifestamente inammissibile quando il giudice rimettente non dimostra adeguatamente che la decisione del giudizio dipende dalla norma censurata: la rilevanza deve emergere chiaramente dall’ordinanza di rimessione in modo non congetturale.

Domande e risposte

Cosa succede al credito del danneggiato se il responsabile civile fallisce?

Il credito del danneggiato si insinua nel passivo fallimentare e viene soddisfatto, secondo il suo rango, nel riparto dell’attivo. Se il fallito aveva stipulato un’assicurazione contro i danni, le somme dovute dall’assicuratore fanno parte dell’attivo del fallimento e vengono distribuite tra tutti i creditori, salva l’eventuale azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicuratore nei casi previsti dalla legge.

Il terzo danneggiato ha sempre azione diretta contro l’assicuratore?

Non sempre. L’azione diretta è espressamente prevista solo in alcune fattispecie: responsabilità civile autoveicoli (art. 144 Codice delle assicurazioni), caccia, responsabilità da attività sanitaria. Per gli altri casi vige il principio generale dell’art. 1917 c.c., che attribuisce all’assicurato il diritto di ottenere il risarcimento e all’assicuratore la facoltà di pagare direttamente il terzo danneggiato.

Che cos’è il privilegio speciale nelle procedure concorsuali?

Il privilegio è una causa legittima di prelazione che attribuisce al creditore il diritto di essere soddisfatto con preferenza rispetto ad altri creditori. Il privilegio speciale grava su un determinato bene o credito specifico. Nel fallimento, i creditori privilegiati vengono soddisfatti prima dei creditori chirografari (non garantiti).

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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