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La Corte ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 20, comma 1, del d.l. n. 112/2008, che ha interpretato autenticamente l’art. 6, comma 2, della legge n. 138/1943, esonerando dal versamento dei contributi INPS malattia i datori di lavoro che avevano già corrisposto direttamente il trattamento economico ai propri dipendenti, ma solo per i periodi anteriori al 1° gennaio 2009.
Di cosa si tratta
La legge n. 138/1943 (costituzione della Mutualità fascista) prevede, all’art. 6, comma 2, che l’INPS non è tenuto a erogare l’indennità di malattia quando il trattamento economico viene corrisposto direttamente dal datore di lavoro per legge o contratto collettivo. La giurisprudenza aveva però consolidato un orientamento secondo cui tale esonero dall’erogazione non esimerebbe dalla contribuzione. Il d.l. n. 112/2008 ha introdotto una norma di interpretazione autentica che ha eliminato, retroattivamente per i periodi ante 2009, l’obbligo contributivo per i datori inadempienti.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Trento ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 20, comma 1, del d.l. n. 112/2008, convertito con legge n. 133/2008, in riferimento all’art. 3, primo comma, della Costituzione. Il rimettente sosteneva che la disposizione, ancorché formalmente di interpretazione autentica, fosse in realtà una legge-provvedimento irragionevole: eliminava l’obbligo contributivo solo per i datori inadempienti, mantenendolo invece per chi aveva già versato (con esclusione di ogni rimborso), creando una disparità di trattamento irragionevole basata esclusivamente sull’inadempimento.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la questione non fondata. Ha ricondotto la disposizione alla categoria delle norme di interpretazione autentica, riconoscendo che essa chiarisce il senso dell’art. 6, comma 2, della legge n. 138/1943 in una delle accezioni possibili ricavabili dalla lettera della norma originaria. La scelta del legislatore di non applicare l’esonero retroattivamente ai contributi già versati non è irragionevole, in quanto risponde a esigenze di certezza delle posizioni giuridiche consolidate e di tutela dell’equilibrio finanziario delle gestioni previdenziali.
Il principio
Le norme di interpretazione autentica sono costituzionalmente legittime quando si limitano ad attribuire alla disposizione interpretata un significato rientrante tra quelli possibili alla luce del testo originario. La disparità di trattamento derivante dalla loro efficacia retroattiva selettiva non viola l’art. 3 Cost. ove risponda a esigenze di tutela dell’affidamento e dell’equilibrio dei conti previdenziali.
Domande e risposte
I datori di lavoro che avevano versato i contributi INPS malattia possono chiederli indietro?
No. L’art. 20, comma 1, del d.l. n. 112/2008 ha espressamente stabilito che le contribuzioni comunque versate per i periodi anteriori al 1° gennaio 2009 restano acquisite alla gestione e conservano la loro efficacia, escludendo quindi qualsiasi diritto alla ripetizione.
Dal 1° gennaio 2009 l’obbligo contributivo è stato abolito?
Non completamente: il successivo comma 2, lettera b), dello stesso art. 20 del d.l. n. 112/2008 ha riformato la contribuzione per il periodo successivo, ma il regime è diverso da quello ante 2009. L’esonero integrale riguarda solo i periodi precedenti.
Che cos’è una «legge-provvedimento’ e perché è sottoposta a scrutinio stretto?
Si parla di legge-provvedimento quando il legislatore, invece di dettare norme generali e astratte, disciplina casi particolari con effetti simili a un atto amministrativo. Tali leggi sono soggette a uno scrutinio stretto di ragionevolezza perché comportano il rischio di disparità di trattamento tra soggetti in situazioni analoghe.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza e ragionevolezza, parametro principale della questione
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.