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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte Costituzionale dichiara cessata la materia del contendere sui ricorsi del Governo contro due disposizioni della Regione Liguria sulla Sviluppo Genova S.p.A. La Regione aveva successivamente abrogato le norme impugnate e dismisso la propria partecipazione societaria, rendendo il giudizio privo di oggetto.

Di cosa si tratta

Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 1, comma 2, della legge Liguria n. 37/2008 e l’art. 20 della legge Liguria n. 44/2008, che disciplinavano la riorganizzazione e la eventuale qualificazione come società in house della Sviluppo Genova S.p.A. (società di sviluppo economico regionale). Le norme erano condizionate al verificarsi di determinati presupposti (il «controllo analogo») che non si erano mai realizzati. La Regione aveva poi abrogato le norme impugnate e dismisso la propria partecipazione in Sviluppo Genova.

La questione di legittimità costituzionale

Ricorsi in via principale del Presidente del Consiglio dei ministri (rr.rr. n. 102/2008 e n. 13/2009) contro l’art. 1, comma 2, legge Liguria n. 37/2008 e l’art. 20 legge Liguria n. 44/2008, impugnate per presunta violazione della normativa europea in materia di affidamento di servizi pubblici e di tutela della concorrenza.

La decisione della Corte

La Corte dichiara cessata la materia del contendere per entrambi i ricorsi: le norme impugnate erano state abrogate dalla Regione, non avevano avuto applicazione medio tempore (essendo condizionate a presupposti mai verificatisi) e la Regione aveva dismisso la propria partecipazione in Sviluppo Genova.

Il principio

Quando le norme regionali impugnate vengono abrogate, non hanno avuto applicazione nel periodo di vigenza perché condizionate a presupposti mai verificatisi, e la situazione sostanziale è stata definitivamente risolta dal comportamento della Regione, il giudizio costituzionale perde il suo oggetto e va dichiarata la cessata materia del contendere.

Domande e risposte

Cosa è una società in house?

È una società pubblica che svolge la propria attività prevalentemente a favore dell’ente pubblico controllante, sul quale quest’ultimo esercita un «controllo analogo» a quello esercitato sui propri servizi. Le società in house possono ricevere affidamenti diretti di servizi pubblici senza gara, in deroga ai principi del mercato europeo, purché rispettino requisiti stringenti.

Perché l’affidamento a una società in house può essere controverso?

L’affidamento diretto (senza gara) a società in house è una deroga ai principi europei di concorrenza e trasparenza negli appalti pubblici. Se i requisiti del controllo analogo non sussistono realmente, l’affidamento diretto diventa illegittimo e potrebbe violare la normativa europea in materia di appalti e concessioni.

Il Governo può impugnare leggi regionali sulle società partecipate?

Sì. Le leggi regionali che incidono sulla concorrenza, sugli affidamenti di servizi pubblici e sul regime delle società partecipate possono essere impugnate dal Governo davanti alla Corte Costituzionale in via principale, entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale regionale.

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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