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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte Costituzionale dichiara cessata la materia del contendere sul ricorso del Commissario dello Stato contro l’art. 24 della delibera legislativa siciliana sulle giunte comunali. La norma era stata omessa in sede di promulgazione, esaurendosi irrevocabilmente il potere promulgativo e rendendo impossibile ogni futuro effetto della disposizione impugnata.

Di cosa si tratta

Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana aveva impugnato l’art. 24 di una delibera legislativa siciliana approvata il 4 dicembre 2008, riguardante la composizione delle giunte, lo status degli amministratori locali e le misure di contenimento della spesa pubblica. In sede di promulgazione della legge n. 22/2008, la Regione aveva omesso quella specifica disposizione. L’omissione rendeva definitivamente impossibile che la norma impugnata acquisisse o dispiegasse efficacia.

La questione di legittimità costituzionale

Ricorso in via principale del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana (r.r. n. 99/2008) contro l’art. 24 della delibera legislativa siciliana del 4 dicembre 2008, in riferimento agli artt. 97, 117, primo e secondo comma, lettera e), Cost. e agli artt. 14 e 17 del r.d.l. n. 455/1946 (Statuto Siciliano).

La decisione della Corte

La Corte dichiara cessata la materia del contendere. L’esaurimento del potere promulgativo — che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto all’intero testo deliberato — priva definitivamente di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale.

Il principio

Quando una disposizione legislativa regionale deliberata dall’Assemblea non viene inclusa nella legge promulgata, il potere promulgativo si è esaurito in modo definitivo e irreversibile. La norma omessa non potrà mai acquistare efficacia, rendendo privo di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale e imponendo la dichiarazione di cessata materia del contendere.

Domande e risposte

Cosa significa «cessata materia del contendere» in un giudizio costituzionale?

È una pronuncia processuale con cui la Corte dichiara che il giudizio non ha più ragione di proseguire perché l’oggetto del contendere è venuto meno. Può avvenire quando la norma impugnata viene abrogata, modificata in modo sostanziale, o — come in questo caso — non entra mai in vigore perché omessa in promulgazione.

Il Commissario dello Stato può bloccare le leggi regionali siciliane?

Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana è una figura peculiare dello Statuto Speciale siciliano. Ha il potere di impugnare le delibere legislative dell’Assemblea regionale prima della promulgazione, se ritiene che violino la Costituzione o le leggi dello Stato. Non ha però un potere di veto: può solo adire la Corte.

Il potere promulgativo si può esercitare su una legge solo in parte?

No. La promulgazione è un atto unitario e contestuale che riguarda l’intero testo deliberato. Il Presidente della Regione (o il Governatore) non può promulgare alcune disposizioni e rifiutare altre: l’unica scelta è promulgare il testo approvato o rinviarlo all’Assemblea. L’omissione di una norma in promulgazione rappresenta quindi un’anomalia procedurale che la Corte ha trattato come definitiva.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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