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La Corte Costituzionale dichiara non fondata la questione sull’art. 2, comma 504, della legge finanziaria 2008, che escludeva l’aumento del trattamento pensionistico per periodi di maternità obbligatoria avvenuti fuori dal rapporto di lavoro per chi era già in pensione all’entrata in vigore del d.lgs. n. 151/2001. La norma ha natura interpretativa, non innovativa, e non viola gli artt. 3, 31 e 37 Cost.
Di cosa si tratta
Il d.lgs. n. 151/2001 (Testo Unico delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) aveva introdotto la contribuzione figurativa per i periodi di congedo obbligatorio per maternità fuori dal rapporto di lavoro, anche ai fini dell’incremento del trattamento pensionistico. L’art. 2, comma 504, della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008) aveva precisato che tale beneficio non si applicava a chi era già titolare di pensione all’entrata in vigore del d.lgs. n. 151/2001. Il Tribunale di Torino aveva sollevato dubbi di costituzionalità.
La questione di legittimità costituzionale
Questione sollevata dal Tribunale di Torino (r.o. n. 13/2009) sull’art. 2, comma 504, della legge n. 244/2007, in riferimento agli artt. 3, 31 e 37 della Costituzione, nel procedimento promosso da C.M. contro l’INPS.
La decisione della Corte
La Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale. La norma censurata ha natura interpretativa: chiarisce l’ambito temporale di applicazione del d.lgs. n. 151/2001 conformemente alle sue possibili varianti di senso, senza violare i diritti pensionistici acquisiti.
Il principio
Il legislatore può emanare norme interpretative che precisino il significato di preesistenti disposizioni, anche in assenza di contrasti giurisprudenziali, purché la scelta rientri tra le possibili varianti di senso del testo interpretato. La limitazione del beneficio pensionistico alle sole future pensioni non incide sull’an del diritto alla pensione ma solo marginalmente sul quantum.
Domande e risposte
Cosa è la contribuzione figurativa per maternità?
È la copertura previdenziale accordata ai periodi di maternità obbligatoria anche quando non vi è un effettivo rapporto di lavoro. I periodi coperti da contribuzione figurativa sono utili ai fini del diritto alla pensione e, in alcuni casi, all’importo del trattamento pensionistico.
Le norme interpretative retroattive sono ammissibili?
La giurisprudenza costituzionale ammette le norme interpretative retroattive purché non ledano i diritti acquisiti, non trasmodino in norme innovative con efficacia retroattiva e si mantengano nell’ambito delle possibili varianti di senso del testo interpretato. L’art. 2, comma 504, soddisfaceva questi requisiti secondo la Corte.
Quali sono i parametri costituzionali per la tutela della maternità?
L’art. 31 Cost. impone alla Repubblica di agevolare la famiglia e proteggere la maternità. L’art. 37 Cost. garantisce alle lavoratrici condizioni di lavoro equivalenti e trattamenti previdenziali che consentano di adempiere la funzione familiare. La Corte ha ritenuto che la norma censurata non violasse questi parametri, poiché non incideva sui trattamenti pensionistici già liquidati.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza e ragionevolezza delle distinzioni normative
- Art. 31 della Costituzione — Tutela della famiglia e protezione della maternità
- Art. 37 della Costituzione — Parità di condizioni tra lavoratrici e lavoratori
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