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La Corte Costituzionale dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 1, comma 1, e sull’art. 11 del d.lgs. n. 368/2001 (contratti a termine), sollevata in riferimento agli artt. 76, 77 e 117 Cost., e manifestamente inammissibile la questione sull’art. 4-bis dello stesso decreto (già dichiarato incostituzionale dalla sentenza n. 214/2009).
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Roma aveva sollevato dubbi di costituzionalità nel corso di un giudizio promosso da una lavoratrice di Poste Italiane che contestava la validità del termine apposto al proprio contratto. In particolare il giudice rimettente censurava gli artt. 1, comma 1, e 11 del d.lgs. n. 368/2001 (attuazione della direttiva UE sul lavoro a tempo determinato) e l’art. 4-bis dello stesso decreto, introdotto dalla legge n. 133/2008, che limitava le conseguenze dell’illegittimità del termine.
La questione di legittimità costituzionale
Questioni sollevate dal Tribunale di Roma in riferimento agli artt. 76, 77 e 117, primo comma, Cost. (per gli artt. 1 e 11 d.lgs. n. 368/2001) e agli artt. 3, 24, 101, 102 e 117 Cost. (per l’art. 4-bis). Il giudice rimettente: C. M. contro Poste Italiane s.p.a.
La decisione della Corte
La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 1, comma 1, e sull’art. 11 del d.lgs. n. 368/2001, e manifestamente inammissibile la questione sull’art. 4-bis, in quanto quest’ultimo era già stato dichiarato incostituzionale dalla sentenza n. 214/2009 della stessa Corte.
Il principio
Una questione di legittimità costituzionale è manifestamente inammissibile quando ha per oggetto una norma già espunta dall’ordinamento da una precedente pronuncia della Corte. Il giudice rimettente deve verificare lo stato vigente dell’ordinamento prima di sollevare la questione.
Domande e risposte
Cosa prevedeva l’art. 4-bis del d.lgs. 368/2001?
L’art. 4-bis, introdotto nel 2008, limitava le conseguenze dell’illegittimità del termine: in caso di accertata invalidità, il datore di lavoro era tenuto solo a corrispondere un’indennità tra 2,5 e 6 mensilità, senza reintegrazione. La Corte lo aveva già dichiarato incostituzionale con la sentenza n. 214/2009.
Il contratto a termine nei servizi postali è soggetto a regole speciali?
Negli anni 2000, Poste Italiane ha fatto ampio ricorso ai contratti a termine per esigenze organizzative del settore postale. La legittimità di questi contratti, in applicazione del d.lgs. n. 368/2001, è stata oggetto di numerosi giudizi, con orientamenti contrastanti tra i tribunali.
Cosa significa che una questione è manifestamente infondata?
Significa che la Corte ritiene, prima facie, che la norma censurata non violi la Costituzione nei termini indicati dal giudice rimettente. La pronuncia avviene in camera di consiglio e non vincola i giudici su altre questioni di interpretazione della norma.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza, rilevante nella valutazione del trattamento differenziato dei lavoratori a termine
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.