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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria provinciale di Parma, per una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza, a seguito di un’intervenuta modifica legislativa: il d.l. n. 185/2008 ha introdotto la deducibilità forfetaria del 10% dell’IRAP dall’IRPEF, anche con effetto retroattivo per le istanze di rimborso già presentate.

Di cosa si tratta

L’IRAP (imposta regionale sulle attività produttive) colpisce il valore aggiunto prodotto dalle imprese e dai professionisti. Prima del 2008, l’IRAP versata dalle società di persone non era deducibile dall’IRPEF personale dei soci, con il risultato che su una parte del reddito gravava una doppia imposizione: prima l’IRAP a livello societario, poi l’IRPEF a livello personale. Una socia di una s.a.s. aveva chiesto il rimborso dell’IRPEF versata in eccesso per gli anni 1998 e 1999.

La questione di legittimità costituzionale

La Commissione tributaria provinciale di Parma ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in riferimento all’art. 53 della Costituzione, nella parte in cui non consente la deduzione dell’IRAP versata dalla società dalla base imponibile IRPEF dei soci, determinando una duplicazione d’imposta e una tassazione su redditi non effettivi.

La decisione della Corte

La Corte non decide nel merito ma ordina la restituzione degli atti al giudice a quo per una nuova valutazione. Nel frattempo, l’art. 6 del d.l. n. 185 del 2008 (convertito dalla legge n. 2 del 2009) aveva previsto la deducibilità forfetaria del 10% dell’IRAP dall’IRPEF, con effetto anche per i periodi d’imposta precedenti per i quali erano state presentate istanze di rimborso. La Commissione doveva quindi rivalutare se la questione fosse ancora rilevante e non manifestamente infondata alla luce della nuova disciplina.

Il principio

Quando, dopo la rimessione di una questione di costituzionalità, interviene una modifica legislativa che incide direttamente sull’oggetto del giudizio principale, la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente affinché rivaluti la rilevanza e la non manifesta infondatezza alla luce del nuovo quadro normativo.

Domande e risposte

L’IRAP è deducibile dall’IRPEF?

Dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, è ammessa in deduzione dall’IRPEF una quota forfetaria pari al 10% dell’IRAP dell’anno, riferita alla quota imponibile degli interessi passivi o delle spese per personale. Per i periodi precedenti, era previsto il rimborso fino al 10% dell’IRAP di competenza per chi aveva presentato istanza.

Cosa succede quando sopravviene una norma durante il giudizio costituzionale?

Se la sopravvenienza normativa incide sull’oggetto del giudizio principale, la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente, che deve valutare se la questione sia ancora rilevante e non manifestamente infondata alla luce della nuova disciplina, prima di sollevare nuovamente la questione o definire il giudizio.

La tassazione IRAP+IRPEF dei soci di società di persone costituisce doppia imposizione incostituzionale?

La questione non è stata decisa nel merito dalla Corte in questa ordinanza. La parziale deducibilità forfetaria introdotta nel 2008 aveva attenuato il problema, ma non lo aveva eliminato per i periodi anteriori, per i quali era previsto solo un rimborso parziale entro limiti di spesa.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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