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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 2, comma 434, della legge finanziaria 2008, che ha ridotto e poi abolito il periodo di fuori ruolo dei professori universitari prima del collocamento a riposo. La questione è inammissibile per difetto di rilevanza: il TAR del Piemonte aveva già pronunciato sentenza parziale nel merito nei giudizi a quibus, applicando la norma denunciata, e la sua valutazione era dunque ormai coperta da giudicato.

Di cosa si tratta

La legge finanziaria 2008 (l. n. 244/2007) ha progressivamente ridotto il periodo di «fuori ruolo» dei professori universitari – un periodo di servizio attivo prima del pensionamento – abolendolo completamente a decorrere dal 1° gennaio 2010. Numerosi professori dell’Università di Torino avevano impugnato i provvedimenti di collocamento a riposo emanati dal Rettore, ritenendo la norma incostituzionale per violazione degli artt. 3 e 97 Cost.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale amministrativo regionale del Piemonte ha sollevato, con dieci ordinanze, questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 434, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la manifesta inammissibilità per difetto di rilevanza. Nel corso degli stessi giudizi a quibus, il TAR aveva già pronunciato sentenze parziali con le quali aveva accolto il primo motivo di ricorso, applicando la norma denunciata e riconoscendo ai professori il diritto al mantenimento in servizio. A seguito di tali pronunce parziali, la norma era già stata applicata e la questione di costituzionalità non era più rilevante, essendo coperta dal giudicato interno al giudizio.

Il principio

La questione di legittimità costituzionale deve essere rilevante nel giudizio a quo al momento della rimessione: se il giudice rimettente ha già pronunciato una sentenza parziale applicando la norma impugnata, e le parti non hanno impugnato tale pronuncia, la questione diviene irrilevante per giudicato interno e deve essere dichiarata inammissibile.

Domande e risposte

Cos’è il «fuori ruolo» dei professori universitari?

È un periodo di servizio attivo precedente al collocamento a riposo, nel quale il professore cessa dall’insegnamento ma rimane in servizio per attività di ricerca o istituzionali. La legge finanziaria 2008 ha ridotto questo periodo fino ad abolirlo dal 2010.

Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?

Perché il TAR del Piemonte aveva già deciso nel merito, accogliendo i ricorsi in base alla norma denunciata, con sentenze parziali non impugnate. La norma era stata così applicata e la sua valutazione non poteva più essere rimessa in discussione tramite una questione di costituzionalità.

Cosa si intende per «giudicato implicito» sulla questione di giurisdizione?

È la preclusione processuale che si forma quando il giudice di primo grado ha già pronunciato nel merito, affermando implicitamente la propria competenza, e le parti non hanno contestato questa statuizione: il giudice della fase successiva non può più rimettere in discussione la questione.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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