Testo dell'articoloIn aggiornamento

Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 2054, primo comma, c.c., nella parte in cui non prevede il diritto al risarcimento del conducente danneggiato da un terzo. Il giudice rimettente chiedeva una pronuncia additiva che la Corte ritiene non spettarle nella forma richiesta.

Di cosa si tratta

L’art. 2054, primo comma, del codice civile stabilisce che il conducente di un veicolo è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o cose dalla circolazione del veicolo, salvo che provi di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Il Tribunale di Siracusa si chiedeva se, in caso di incidente, il conducente avesse anche lui diritto al risarcimento da parte di un terzo quando il danno era stato causato dalla colpa di quel terzo.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Siracusa, sezione distaccata di Lentini, ha sollevato questione di legittimità dell’art. 2054, primo comma, c.c. in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non considera l’ipotesi in cui la circolazione del veicolo abbia prodotto un danno alla stessa persona del conducente e non fa dipendere il diritto al risarcimento da parte di terzi dalla prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la manifesta inammissibilità. Il giudice rimettente chiedeva una pronuncia additiva che avrebbe richiesto scelte non costituzionalmente obbligate, eccedendo i poteri della Corte in sede incidentale. Non spettava alla Corte modellare una norma di favore per il conducente leso da terzi.

Il principio

Le pronunce additive della Corte costituzionale sono ammissibili solo quando il contenuto della norma da introdurre sia costituzionalmente obbligato, cioè quando non vi sia altra soluzione compatibile con la Costituzione. Quando la scelta normativa è rimessa alla discrezionalità del legislatore, la questione è inammissibile.

Domande e risposte

Cosa prevede l’art. 2054, primo comma, c.c.?

Prevede la presunzione di colpa del conducente per i danni causati dalla circolazione del suo veicolo a persone o cose, salvo prova contraria. Non disciplina espressamente il caso in cui il conducente stesso subisca un danno da un terzo.

Il conducente può essere risarcito se viene danneggiato da un terzo?

Sì, sulla base delle regole generali della responsabilità extracontrattuale (art. 2043 c.c.) e delle norme sull’assicurazione obbligatoria R.C.A. La mancanza di una norma esplicita nell’art. 2054 non esclude il risarcimento.

Cos’è una pronuncia additiva della Corte costituzionale?

Una pronuncia additiva aggiunge alla norma impugnata un contenuto che essa non ha, per renderla conforme alla Costituzione. È ammissibile solo quando il contenuto da aggiungere è l’unico costituzionalmente obbligato.

Norme collegate

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.