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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge regionale lombarda n. 19 del 2010 che regolavano le grandi derivazioni idroelettriche. La Regione aveva introdotto una disciplina delle concessioni che consentiva l’affidamento diretto a società miste, eludendo l’obbligo europeo di gara: ciò invadeva la competenza esclusiva statale in materia di mercato dell’energia e di ordinamento civile ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.
Di cosa si tratta
La legge della Regione Lombardia 23 dicembre 2010, n. 19, aveva inserito nella previgente legge regionale n. 26 del 2003 un nuovo art. 53-bis, che disciplinava le grandi derivazioni ad uso idroelettrico, prevedendo la possibilità di affidare le concessioni direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato le disposizioni davanti alla Corte costituzionale in via principale, sostenendo che la disciplina regionale contrastasse con la competenza legislativa esclusiva dello Stato e con la normativa europea.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 3, comma 2, e l’art. 14, commi 3, 7, 8, 9 e 10, della legge della Regione Lombardia n. 19 del 2010, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione (competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e di mercato) e ad altri parametri.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, terzo periodo, della legge regionale nella parte in cui consentiva di destinare le economie da riduzione della dirigenza alla valorizzazione delle posizioni organizzative in aggiunta alle risorse contrattuali; e dell’art. 14 nella parte relativa all’art. 53-bis, nei commi 7, 8, 9 e 10, che permettevano l’affidamento diretto delle concessioni idroelettriche senza gara. La Regione non può derogare all’obbligo di gara previsto dall’art. 12, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 79 del 1999 in materia di mercato interno dell’energia elettrica.
Il principio
Le grandi derivazioni ad uso idroelettrico rientrano nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. in materia di tutela della concorrenza e di mercato dell’energia. Le Regioni non possono introdurre discipline delle concessioni che eludano l’obbligo europeo e statale di procedura a gara, nemmeno prevedendolo come semplice opzione del soggetto affidante.
Domande e risposte
Perché le Regioni non possono disciplinare liberamente le concessioni idroelettriche?
Perché la materia rientra nella competenza esclusiva dello Stato in quanto attiene alla tutela della concorrenza e al mercato dell’energia, come stabilito dall’art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. Le Regioni possono intervenire solo nei limiti fissati dalla legge statale e dalla normativa europea.
Cosa impone la normativa europea sulle grandi concessioni idroelettriche?
L’art. 12 del d.lgs. n. 79 del 1999 (attuativo della direttiva europea sul mercato interno dell’energia) impone che le concessioni di grande derivazione idroelettrica alla scadenza siano assegnate mediante gara con criteri obiettivi e non discriminatori.
Quali norme regionali sono state dichiarate illegittime?
L’art. 3, comma 2, terzo periodo (economie della dirigenza destinate alle posizioni organizzative) e l’art. 14 nella parte relativa all’art. 53-bis, commi 7, 8, 9 e 10 (affidamento diretto delle concessioni idroelettriche a società miste).
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni; lett. e) riserva allo Stato la tutela della concorrenza
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.