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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 11 della legge sulla stampa del 1948 — che prevede la responsabilità civile solidale di proprietario ed editore per i reati commessi a mezzo stampa — nella parte in cui non include i siti web che ospitano giornali telematici. Anche se una eventuale declaratoria di incostituzionalità fosse stata accolta, non avrebbe potuto tradursi in una condanna al risarcimento del danno: la condotta tenuta quando non esisteva ancora l’obbligo giuridico non può essere fonte di responsabilità civile.
Di cosa si tratta
Un articolo pubblicato sul sito Giornal.it aveva accusato una persona di essere stata arrestata per favoreggiamento della prostituzione minorile, circostanza falsa. La persona offesa si era costituita parte civile nel processo penale per diffamazione e aveva citato come responsabile civile la società editrice del giornale online. Il Tribunale di Alessandria aveva dubitato che l’art. 11 della legge n. 47 del 1948 — che limita la responsabilità civile solidale alla carta stampata — violasse l’art. 3 Cost., lasciando senza tutela chi subisce diffamazione tramite giornali telematici.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Alessandria, in composizione monocratica, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 11 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), nella parte in cui esclude dalla responsabilità civile il proprietario e l’editore del sito web su cui è diffuso un giornale telematico. Parametro invocato: art. 3, primo comma, della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità per irrilevanza: anche se la questione fosse stata accolta, non avrebbe potuto condurre a una condanna al risarcimento del danno nel giudizio a quo. Una sentenza della Corte non può rendere antigiuridico un comportamento che non lo era quando fu posto in essere. La responsabilità civile presuppone che, al momento della condotta, esistesse un preciso obbligo giuridico sancito da una norma conoscibile dall’agente.
Il principio
Non è rilevante una questione di legittimità costituzionale il cui eventuale accoglimento non potrebbe comunque incidere sull’esito del giudizio a quo. Una pronuncia di incostituzionalità non può avere effetto retroattivo tale da rendere antigiuridica una condotta compiuta quando la norma mancava. La responsabilità civile richiede che l’obbligo giuridico fosse vigente e conoscibile al momento del fatto.
Domande e risposte
Cosa prevede l’art. 11 della legge sulla stampa del 1948?
Stabilisce che il proprietario della pubblicazione e l’editore sono civilmente responsabili, in solido con gli autori del reato, per i reati commessi a mezzo della stampa. La norma, nella sua formulazione, richiede che la diffusione avvenga su supporto cartaceo.
Perché la questione era irrilevante nel giudizio a quo?
Perché la persona offesa chiedeva la condanna della società editrice del sito web al risarcimento dei danni per fatti commessi in epoca in cui la norma non imponeva ancora quell’obbligo. L’accoglimento della questione non avrebbe potuto sanare questa lacuna retroattivamente.
I giornali online sono equiparati alla stampa tradizionale ai fini della responsabilità civile?
La questione è rimasta aperta: la Corte non ha esaminato il merito. Il legislatore ha successivamente disciplinato la materia con la legge n. 62 del 2001 e successive norme, ma il tema della responsabilità editoriale online ha continuato a generare dibattito giuridico.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, invocato come parametro per la disparità di tutela tra vittime di diffamazione a mezzo stampa e a mezzo web
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.