Testo dell'articoloIn aggiornamento

Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte costituzionale ha annullato la delibera con cui la Camera dei deputati aveva dichiarato insindacabili le dichiarazioni rese dal deputato Vittorio Sgarbi durante un programma televisivo contro il dott. Gian Carlo Caselli. Le accuse specifiche e determinate rivolte al magistrato — di sprecare denaro pubblico, di agire per mandato politico, di far arrestare innocenti — non erano coperte dalla prerogativa dell’art. 68, primo comma, Cost.: nessun atto parlamentare di Sgarbi corrispondeva sostanzialmente a quei contenuti.

Di cosa si tratta

Il deputato Vittorio Sgarbi era imputato del reato di diffamazione aggravata per dichiarazioni rese il 17 dicembre 2001 nel programma televisivo «Iceberg» su Telelombardia, con le quali aveva accusato il dott. Gian Carlo Caselli — all’epoca Procuratore della Repubblica di Palermo — di aver sprecato denaro pubblico, di aver condotto indagini su mandato politico e di aver fatto arrestare innocenti. La Camera aveva adottato una delibera di insindacabilità (doc. IV-ter, n. 1-A del 30 maggio 2007). La Corte d’appello di Milano ha sollevato conflitto di attribuzione.

La questione di legittimità costituzionale

Il conflitto ha riguardato la delibera della Camera dei deputati del 30 maggio 2007, adottata ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione. Occorreva verificare se le dichiarazioni televisive di Sgarbi nei confronti del dott. Caselli fossero espressione di attività parlamentare tipica, così da fruire della prerogativa di insindacabilità.

La decisione della Corte

La Corte ha accolto il ricorso e annullato la delibera. I quattordici atti parlamentari richiamati dalla Camera riguardavano gli anni 1993–1999 e contenevano solo posizioni critiche generali sull’operato della magistratura palermitana, senza i determinati addebiti formulati nelle dichiarazioni televisive del 2001 nei confronti del dott. Caselli. La corrispondenza contenutistica era assente, e la verifica del nesso funzionale è individuale: gli atti di altri parlamentari non possono radicare l’insindacabilità del singolo deputato.

Il principio

L’insindacabilità parlamentare è strettamente personale: il nesso funzionale deve essere verificato in relazione agli atti tipici compiuti dallo stesso parlamentare, non da altri colleghi. Non esiste un’«insindacabilità di gruppo». Inoltre, la corrispondenza contenutistica deve essere sostanziale: le critiche generali alla magistratura in Aula non coprono gli addebiti determinati e specifici mossi a un singolo magistrato in un programma televisivo.

Domande e risposte

Un deputato può invocare l’insindacabilità per le dichiarazioni rese in televisione?

Sì, ma solo se quelle dichiarazioni riproducono sostanzialmente il contenuto di atti parlamentari tipici compiuti dallo stesso deputato, con stretta connessione temporale e corrispondenza di contenuti, non una semplice comunanza di temi.

Cosa si intende per «corrispondenza contenutistica»?

La corrispondenza va verificata al di là delle formule letterali: le dichiarazioni esterne devono veicolare gli stessi specifici contenuti dell’atto parlamentare. Non basta che entrambi riguardino in senso lato la magistratura o la politica giudiziaria.

Gli atti parlamentari di altri deputati possono fondare l’insindacabilità di un collega?

No. La garanzia dell’art. 68 Cost. è individuale e il nesso funzionale deve essere riconducibile alla stessa persona che ha reso le dichiarazioni esterne contestate.

Norme collegate

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.