Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte Costituzionale dichiara illegittima la norma della Provincia autonoma di Trento che collocava in posizione subordinata a tutte le fasce i docenti provenienti dalle graduatorie ad esaurimento nazionali che chiedevano l’inserimento nelle graduatorie provinciali. La disciplina violava il principio di uguaglianza e il diritto di accesso alle cariche pubbliche.
Di cosa si tratta
Un insegnante iscritto nelle graduatorie ad esaurimento della Provincia di Verona aveva chiesto l’inserimento nelle graduatorie provinciali di Trento per l’anno scolastico 2009-2010. In base alla norma provinciale contestata, veniva collocato in coda a tutte le fasce, mentre in assenza di quella disposizione si sarebbe trovato al secondo posto. Il Consiglio di Stato aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale.
La questione di legittimità costituzionale
Il Consiglio di Stato ha impugnato l’art. 92, comma 2-bis, della legge della Provincia autonoma di Trento n. 5/2006 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino), introdotto dall’art. 53, comma 4, della legge provinciale n. 16/2008, in riferimento agli artt. 3, 4, 16, 51 e 97 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 92, comma 2-bis, della legge provinciale n. 5/2006 e dell’art. 67, comma 8, della legge provinciale n. 19/2009. Il meccanismo di penalizzazione sistematica non trovava giustificazione nel legittimo interesse della Provincia a valorizzare i propri insegnanti.
Il principio
Una norma che colloca automaticamente in coda a tutte le fasce i docenti abilitati fuori provincia, senza bilanciamento degli interessi in gioco, viola il principio di uguaglianza e il diritto di accesso alle cariche pubbliche. La Provincia autonoma può disciplinare le proprie graduatorie, ma non può introdurre penalizzazioni irragionevoli nei confronti di insegnanti già inseriti nel sistema nazionale.
Domande e risposte
Perché la Provincia autonoma di Trento aveva questo potere?
Le Province autonome di Trento e Bolzano hanno competenza legislativa in materia di istruzione, nei limiti dei principi fondamentali dell’ordinamento nazionale. Possono disciplinare le graduatorie dei docenti, ma devono rispettare i diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione.
Cosa succedeva concretamente al docente che veniva da fuori?
Un insegnante iscritto in graduatoria ad esaurimento di un’altra provincia, quando chiedeva il trasferimento a Trento, veniva collocato dopo tutti i docenti già presenti in qualsiasi fascia delle graduatorie provinciali. Questo lo penalizzava enormemente rispetto ai colleghi locali, indipendentemente dall’anzianità o dal titolo.
Questa sentenza vale anche per Bolzano?
La sentenza riguarda espressamente la Provincia autonoma di Trento. Tuttavia, i principi enunciati — uguaglianza, ragionevolezza, diritto di accesso alle cariche pubbliche — si applicano a qualsiasi norma provinciale che introduca distinzioni irragionevoli tra insegnanti.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza violato dalla penalizzazione automatica
- Art. 51 della Costituzione — diritto di accesso alle cariche pubbliche in condizioni di parità
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.