Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 245 del codice civile nella parte in cui non prevede la sospensione del termine per l’azione di disconoscimento della paternità anche a favore del soggetto che, pur non interdetto, versi in condizione di abituale grave infermità mentale tale da renderlo incapace di provvedere ai propri interessi. Il trattamento deteriore rispetto all’interdetto è privo di ragionevole giustificazione.
Di cosa si tratta
Un soggetto interdetto, tramite il tutore, aveva avviato un giudizio per disconoscere la paternità di un figlio minore. Il Tribunale di Catania, investito del caso, ha rilevato che l’art. 245 c.c. – nel disciplinare la sospensione del termine per l’azione – parla solo degli interdetti, lasciando senza tutela chi, pur non formalmente interdetto, si trovi in stato di grave infermità mentale. Questa lacuna pareva irragionevole.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Catania ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 245 del codice civile, nella parte in cui non prevede che la decorrenza del termine indicato nell’art. 244 c.c. sia sospesa anche nei confronti del soggetto che, sebbene non interdetto, versi in condizione di abituale grave infermità di mente che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi.
La decisione della Corte
La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 245 del codice civile nella parte in cui non prevede che la decorrenza del termine sia sospesa anche nei confronti del soggetto che, sebbene non interdetto, versi in condizione di abituale grave infermità di mente che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi. La sospensione del termine deve quindi operare dalla cessazione della situazione di effettiva incapacità del soggetto.
Il principio
La tutela accordata dall’art. 245 c.c. – che sospende il termine per agire in disconoscimento di paternità – deve estendersi non solo all’interdetto in senso formale, ma anche a chi si trovi in condizione di abituale grave infermità mentale tale da renderlo incapace di provvedere ai propri interessi; negare questa protezione è irragionevole e lesivo del diritto di difesa in giudizio.
Domande e risposte
Cos’è l’azione di disconoscimento di paternità?
È l’azione con cui il padre (o altri soggetti legittimati) può contestare in giudizio la presunzione di paternità prevista dall’art. 231 del codice civile; deve essere esercitata entro termini perentori stabiliti dall’art. 244 c.c.
Cosa cambia concretamente dopo questa sentenza?
Anche chi, senza essere stato formalmente interdetto, si trova in grave infermità mentale che gli impedisce di gestire i propri interessi, può beneficiare della sospensione del termine per agire in disconoscimento; il termine ricomincia a decorrere solo dalla cessazione dello stato di incapacità.
Perché la distinzione tra interdetto e infermo di mente non interdetto è irragionevole?
Perché entrambi i soggetti si trovano in uno stato di incapacità effettiva che impedisce loro di esercitare autonomamente i diritti; la protezione accordata solo all’interdetto formale crea una disparità di trattamento priva di giustificazione costituzionale rispetto all’art. 3 Cost.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza delle distinzioni legislative
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa e accesso alla giustizia
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.