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La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 5, 11 e 13 della legge regionale pugliese n. 27/1999, nella parte in cui riservano la direzione dei SerT (Servizi per le Tossicodipendenze) al solo personale medico, escludendo gli psicologi. La norma regionale viola l’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, invadendo la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile.
Di cosa si tratta
Un dirigente psicologo in servizio da anni presso un SerT pugliese aveva contestato una deliberazione aziendale che, applicando la legge regionale, gli impediva di dirigere il dipartimento, riservando tale funzione esclusivamente ai medici. Il TAR Puglia, sezione di Lecce, aveva sollevato la questione ritenendo che la norma discriminasse senza giustificazione gli psicologi rispetto ai medici, pur svolgendo entrambi funzioni essenziali nei SerT.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione di Lecce, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5, 11 e 13 della legge della Regione Puglia n. 27/1999, nella parte in cui riservano la direzione dei SerT al solo personale medico, escludendo quello con profilo professionale di psicologo.
La decisione della Corte
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 5, 11 e 13 della legge regionale pugliese n. 27/1999 (nel testo antecedente alle modifiche apportate dalla legge regionale n. 4/2010), nella parte in cui riservano la direzione dei SerT al solo personale medico con esclusione degli psicologi, per contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. che riserva allo Stato la disciplina degli incarichi dirigenziali in materia.
Il principio
La Regione non può riservare con legge propria la direzione dei Servizi per le Tossicodipendenze (SerT) al solo personale medico, escludendo gli psicologi, quando la normativa statale (legge n. 45/1999) già disciplina il conferimento di tali incarichi senza distinzione di profilo professionale; la disciplina regionale è invasiva della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile.
Domande e risposte
Cosa sono i SerT?
I Servizi per le Tossicodipendenze (SerT) sono strutture del Servizio Sanitario Nazionale dedicate alla prevenzione, cura e riabilitazione delle persone dipendenti da sostanze stupefacenti, alcol e altre dipendenze patologiche; erogano prestazioni sia di carattere medico-farmacologico sia psicologico e socio-riabilitativo.
Perché l’esclusione degli psicologi dalla direzione dei SerT è incostituzionale?
Perché la legge statale n. 45/1999 già regola il conferimento degli incarichi dirigenziali nei SerT senza distinguere tra medici e psicologi; la Regione Puglia, riservando la direzione ai soli medici, ha legiferato in una materia – l’ordinamento civile – riservata esclusivamente allo Stato dall’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.
Quali sono le funzioni dello psicologo nei SerT che la Corte valorizza?
La Corte rileva che le prestazioni psicologiche e socio-riabilitative hanno nei SerT un rilievo non inferiore a quelle medico-farmacologiche; escludere gli psicologi dalla direzione è privo di giustificazione ragionevole in relazione alle finalità istituzionali di questi servizi.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e non discriminazione
- Art. 117 della Costituzione — competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile
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