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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata nel presente giudizio. La questione riguardava (norma indicata nell’ordinanza di rimessione). Il parametro costituzionale invocato è artt. 2, 3 e 51, primo comma, Cost..

Di cosa si tratta

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania chiamato a pronunciarsi sulla domanda risarcitoria, proposta dalla ricorrente nei confronti dellUfficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Catania e dellUfficio centrale regionale presso la Corte dappello di Palermo, in ragione della dedotta illegittimit della esclusione quale candidata di lista, nella circoscrizione elettorale di Catania, allelezione dellAssemblea regionale siciliana e d

La questione di legittimità costituzionale

La norma sottoposta al vaglio della Corte è: (norma indicata nell’ordinanza di rimessione). I parametri costituzionali invocati sono: artt. 2, 3 e 51, primo comma, Cost..

La decisione della Corte

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilit della questione di legittimit costituzionale degli articoli 1-quater, 14-bis, comma 13, lettera c), 15, comma 3, lettera d), 16-bis, comma 7, lettera a), 17-ter, comma 4, lettere b) e c), della legge della Regione siciliana 20 marzo 1951, n. 29 (Elezione dei Deputati allAssemblea regionale siciliana), sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3 e 51, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, con lordinanza indicata in epigrafe. Cos deciso in

Il principio

La questione non soddisfa i requisiti di ammissibilità previsti per il giudizio incidentale di legittimità costituzionale.

Domande e risposte

Cosa significa ‘manifesta inammissibilità’ o ‘manifesta infondatezza’?

Sono formule con cui la Corte può definire la questione in camera di consiglio, senza pubblica udienza, quando la soluzione appare chiara: l’inammissibilità riguarda vizi procedurali o di rilevanza, l’infondatezza il merito.

Chi ha sollevato la questione in questo caso?

Il giudice rimettente indicato negli atti ha sollevato la questione nel corso di un giudizio principale di cui era investito.

Quali sono gli effetti di questa ordinanza?

L’ordinanza chiude il giudizio incidentale di costituzionalità. Gli atti vengono restituiti al giudice a quo che riprende il procedimento principale applicando la norma ritenuta valida (se infondata) o adottando altra soluzione (se inammissibile).

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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