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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata nel presente giudizio. La questione riguardava (norma indicata nell’ordinanza di rimessione). Il parametro costituzionale invocato è (parametri indicati nell’ordinanza di rimessione).

Di cosa si tratta

Ritenuto che, con ordinanza del 7 dicembre 2010, il Giudice delludienza preliminare del Tribunale di Lecce ha sollevato questioni di legittimit costituzionale: a) dellart. 72 del codice di procedura penale, per contrasto con gli artt. 3 e 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non esclude lapplicabilit della disciplina ivi dettata nei casi in cui sia stato accertato che lo stato mentale dellimputato ne impedisce in modo permanente la cosciente partecipazione al procedimento;

La questione di legittimità costituzionale

La norma sottoposta al vaglio della Corte è: (norma indicata nell’ordinanza di rimessione). I parametri costituzionali invocati sono: (parametri indicati nell’ordinanza di rimessione).

La decisione della Corte

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimit costituzionale dellart. 150 del codice penale, sollevata, in riferimento allart. 3 della Costituzione, dal Giudice delludienza preliminare del Tribunale di Lecce con lordinanza indicata in epigrafe; 2) dichiara la manifesta inammissibilit della questione di legittimit costituzionale dellart. 72 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice delludienza preliminare del Tribunale di Lecce con lordinanza indicat

Il principio

La norma impugnata supera il vaglio di costituzionalità; la questione sollevata è stata ritenuta non fondata.

Domande e risposte

Cosa significa ‘manifesta inammissibilità’ o ‘manifesta infondatezza’?

Sono formule con cui la Corte può definire la questione in camera di consiglio, senza pubblica udienza, quando la soluzione appare chiara: l’inammissibilità riguarda vizi procedurali o di rilevanza, l’infondatezza il merito.

Chi ha sollevato la questione in questo caso?

Il giudice rimettente indicato negli atti ha sollevato la questione nel corso di un giudizio principale di cui era investito.

Quali sono gli effetti di questa ordinanza?

L’ordinanza chiude il giudizio incidentale di costituzionalità. Gli atti vengono restituiti al giudice a quo che riprende il procedimento principale applicando la norma ritenuta valida (se infondata) o adottando altra soluzione (se inammissibile).

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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