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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata nel presente giudizio. La questione riguardava (norma indicata nell’ordinanza di rimessione). Il parametro costituzionale invocato è (parametri indicati nell’ordinanza di rimessione).
Di cosa si tratta
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 4 novembre 2010 (r.o. n. 35 del 2011), il Tribunale di Nola ha sollevato, in riferimento allart. 27, primo comma, della Costituzione, questione di legittimit costituzionale dellart. 314, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui non estende la disciplina del peculato duso alle ipotesi in cui la mancata restituzione della cosa, oggetto di appropriazione, sia dovuta solo a caso fortuito o forza maggiore, sottoponendola cos al pi grave regime del pec
La questione di legittimità costituzionale
La norma sottoposta al vaglio della Corte è: (norma indicata nell’ordinanza di rimessione). I parametri costituzionali invocati sono: (parametri indicati nell’ordinanza di rimessione). Il giudice rimettente è Tribunale di Nola nel procedimento penale a carico di B. C..
La decisione della Corte
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilit della questione di legittimit costituzionale dellart. 314, secondo comma, del codice penale, in riferimento allart. 27, primo comma, della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Nola, con lordinanza indicata in epigrafe. Cos deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 2011. F.to: Alfonso QUARANTA, Presidente Giorgio LATTANZI, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 4 novembre 2011. CONSULTA ONLINE dal 1995 – Note legali Consulta OnLine
Il principio
La questione non soddisfa i requisiti di ammissibilità previsti per il giudizio incidentale di legittimità costituzionale.
Domande e risposte
Cosa significa ‘manifesta inammissibilità’ o ‘manifesta infondatezza’?
Sono formule con cui la Corte può definire la questione in camera di consiglio, senza pubblica udienza, quando la soluzione appare chiara: l’inammissibilità riguarda vizi procedurali o di rilevanza, l’infondatezza il merito.
Chi ha sollevato la questione in questo caso?
Tribunale di Nola nel procedimento penale a carico di B. C. ha sollevato la questione nel corso di un giudizio principale di cui era investito.
Quali sono gli effetti di questa ordinanza?
L’ordinanza chiude il giudizio incidentale di costituzionalità. Gli atti vengono restituiti al giudice a quo che riprende il procedimento principale applicando la norma ritenuta valida (se infondata) o adottando altra soluzione (se inammissibile).
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