Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3, secondo periodo, c.p.p. nella parte in cui, in presenza di gravi indizi per il delitto di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. n. 309/1990), imponeva la custodia cautelare in carcere senza consentire al giudice di applicare misure meno afflittive anche quando le esigenze cautelari potessero essere soddisfatte altrimenti.

Di cosa si tratta

L’art. 275, comma 3, c.p.p., come modificato dal d.l. n. 11/2009, prevedeva che per alcuni reati gravi — tra cui l’associazione per il traffico di stupefacenti (art. 74 T.U. stupefacenti) — in presenza di gravi indizi di colpevolezza si dovesse applicare obbligatoriamente la custodia in carcere, salvo che non vi fossero esigenze cautelari. Il giudice non poteva scegliere misure alternative anche quando elementi concreti del caso specifico avrebbero consentito di soddisfare le esigenze cautelari con strumenti meno afflittivi.

La questione di legittimità costituzionale

Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Torino ha sollevato questione in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui la norma non consente di applicare misure diverse e meno afflittive della custodia in carcere per il delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990. Il caso riguardava un’imputata già condannata in primo grado a nove anni per partecipazione all’associazione, con esigenze cautelari residue ma attenuate.

La decisione della Corte

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3, secondo periodo, c.p.p. nella parte in cui non fa salva, rispetto al delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. La decisione segue le precedenti sentenze n. 265/2010 (delitti a sfondo sessuale) e n. 164/2011 (omicidio volontario).

Il principio

La presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia in carcere è costituzionalmente legittima solo per i delitti di mafia, rispetto ai quali la pericolosità sociale è presunta in modo ragionevole dall’esperienza. Per tutti gli altri reati, anche gravi come il traffico associato di stupefacenti, la presunzione deve essere relativa: il giudice deve poter valutare le circostanze concrete del singolo caso.

Domande e risposte

Dopo questa sentenza, chi è accusato di associazione per traffico di droga può ottenere gli arresti domiciliari?

Sì, ma solo se il giudice accerta in concreto che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con misure meno afflittive. La presunzione diventa relativa: spetta alla difesa produrre elementi specifici che dimostrino l’adeguatezza di misure alternative alla custodia in carcere.

Perché il delitto di associazione mafiosa è trattato diversamente?

Perché la Corte ha ritenuto che la pericolosità qualificata dei sodalizi mafiosi — per struttura, ramificazioni e capacità; di intimidazione — giustifichi razionalmente una presunzione assoluta. Per l’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, invece, i fatti possono presentare disvalori molto differenziati, anche in contesti familiari o di basso livello criminale.

Questa sentenza si applica anche alle fattispecie di lieve entità; ex art. 73, comma 5, T.U. stupefacenti?

La Corte ha precisato di non pronunciarsi sull’ipotesi dell’art. 74, comma 6 (associazione per commettere fatti di lieve entità), lasciando al giudice di merito la valutazione se la presunzione relativa introdotta dalla sentenza si applichi anche in quel caso.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.