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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione relativa all’art. 13 del d.lgs. n. 160/2006 (come sostituito dalla legge n. 111/2007), che vieta ai magistrati ordinari al termine del tirocinio di svolgere funzioni giudicanti monocratiche penali prima della prima valutazione di professionalità. Il Tribunale rimettente non ha motivato adeguatamente la rilevanza della questione nel giudizio concreto.
Di cosa si tratta
La riforma dell’ordinamento giudiziario del 2007 aveva introdotto il divieto, per i magistrati neoassunti al termine del tirocinio, di svolgere funzioni requirenti, giudicanti monocratiche penali o di GIP prima del conseguimento della prima valutazione di professionalità (che avviene dopo circa quattro anni). Il Tribunale di Forlì-Cesena dubitava della legittimità di questa limitazione, in quanto rendeva difficile coprire le funzioni monocratiche nei tribunali più piccoli.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Forlì, sezione distaccata di Cesena, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 13 del d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160, come sostituito dall’art. 2, comma 4, della legge 30 luglio 2007, n. 111, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui vieta ai magistrati neoassunti di svolgere funzioni giudicanti monocratiche penali prima della prima valutazione di professionalità.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione per carenza di motivazione sulla rilevanza. Il giudice rimettente non ha chiarito in che cosa consistesse il giudizio a quo, né come la norma impugnata incidesse sull’esito di quel giudizio. Non è stato indicato un caso specifico in cui un magistrato fosse stato illegittimamente assegnato o privato di funzioni in violazione della norma impugnata.
Il principio
La motivazione sulla rilevanza non può essere meramente astratta o organizzativa. Il giudice rimettente deve indicare un nesso diretto e specifico tra la norma impugnata e la definizione del giudizio pendente: deve trattarsi di una norma che il giudice è chiamato ad applicare in quel processo e la cui eventuale illegittimità cambierebbe l’esito.
Domande e risposte
Perché la legge vieta ai magistrati neoassunti di svolgere funzioni penali monocratiche?
La riforma del 2007 mirava a garantire un adeguato periodo di tirocinio e formazione prima che il magistrato si confrontasse autonomamente con i giudizi più impegnativi. Le funzioni monocratiche penali — in cui il giudice decide da solo su reati a pena detentiva — richiedono esperienza e maturità professionale.
Quando avviene la «prima valutazione di professionalità»?
In base al d.lgs. n. 160/2006, la prima valutazione di professionalità avviene dopo quattro anni dall’ingresso in magistratura. Solo dopo il superamento positivo di tale valutazione il magistrato può essere assegnato a funzioni monocratiche penali.
La norma creava problemi organizzativi negli uffici giudiziari?
Sì, soprattutto nelle sezioni distaccate dei tribunali più piccoli, dove l’organico era ridotto e la distinzione tra funzioni monocratiche e collegiali era più difficile da gestire. Il rimettente prospettava questo come problema pratico, ma la Corte non ha esaminato la questione nel merito.
Norme collegate
- Art. 97 della Costituzione — principio di buon andamento della PA; invocato in relazione all’efficienza degli uffici giudiziari
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza; invocato in relazione al trattamento differenziato dei magistrati neoassunti
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