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La Corte dichiara incostituzionale la legge della Regione Lombardia n. 16/2010 (piano di cattura richiami vivi 2010-2011) e l’art. 2 della legge della Regione Toscana n. 50/2010 (disciplina cattura uccelli da richiamo 2010). Entrambe le leggi autorizzavano la cattura di uccelli selvatici da usare come richiami venatori senza rispettare le condizioni previste dalla direttiva 2009/147/CE sulla conservazione degli uccelli selvatici.
Di cosa si tratta
Sia la Regione Lombardia che la Regione Toscana avevano approvato leggi che autorizzavano per la stagione venatoria 2010-2011 la cattura di determinate specie di uccelli selvatici da impiegare come richiami vivi negli impianti di cattura a fini venatori. Il Presidente del Consiglio ha impugnato entrambe le leggi sostenendo che non rispettavano i presupposti previsti dall’art. 9 della direttiva 2009/147/CE per derogare al regime di protezione degli uccelli selvatici: assenza di altre soluzioni soddisfacenti, sussistenza di uno dei motivi tassativi previsti dalla direttiva, parere negativo dell’ISPRA.
La questione di legittimità costituzionale
Le norme impugnate erano la legge della Regione Lombardia 21 settembre 2010, n. 16, e l’art. 2 della legge della Regione Toscana 6 ottobre 2010, n. 50. I parametri erano l’art. 117, primo comma (obbligo di rispettare il diritto UE) e secondo comma, lettera s) (tutela dell’ambiente, competenza esclusiva statale). Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.
La decisione della Corte
Riuniti i giudizi, la Corte dichiara incostituzionali entrambe le leggi. La legge lombarda era già stata dichiarata incostituzionale nella versione precedente (sentenza n. 266/2010) e la nuova legge ne era la sostanziale riproduzione. La legge toscana non aveva verificato, prima di autorizzare la cattura, l’assenza di soluzioni alternative (come la riproduzione in cattività) e non aveva acquisito parere favorevole dell’ISPRA, violando i presupposti della direttiva europea.
Il principio
Le Regioni non possono autorizzare la cattura di specie protette in deroga alla direttiva 2009/147/CE senza verificare in modo rigoroso i presupposti richiesti dall’art. 9 della direttiva: assenza di alternative soddisfacenti, esistenza di uno dei motivi tassativi previsti, adozione di modalità selettive controllate. La tutela della fauna selvatica rientra nella competenza esclusiva statale in materia ambientale (art. 117, c. 2, lett. s), Cost.) e le Regioni non possono stabilire standard inferiori a quelli imposti dal diritto UE.
Domande e risposte
Cosa sono i «richiami vivi» e perché sono disciplinati da una legge specifica?
I richiami vivi sono uccelli catturati in natura e utilizzati per attirare altri esemplari della stessa specie nelle vicinanze dei cacciatori. La loro cattura è derogata alla protezione generale degli uccelli selvatici solo in presenza di specifiche condizioni previste dalla direttiva UE, perché riguarda specie protette.
Perché il parere negativo dell’ISPRA era rilevante?
L’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) aveva espresso parere sfavorevole alla cattura nelle aree indicate, rilevando che esistevano soluzioni alternative (riproduzione in cattività). Ignorare tale parere senza motivazione equivale a non aver verificato il presupposto dell’assenza di alternative, richiesto dalla direttiva.
La Regione Lombardia aveva già subito una sentenza analoga?
Sì. La precedente legge lombarda sulla cattura richiami vivi (l.r. n. 19/2009) era stata dichiarata incostituzionale con sentenza n. 266 del 2010. La nuova legge n. 16/2010, che ne era sostanzialmente la riproduzione, è stata dichiarata incostituzionale per le stesse ragioni.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — primo comma (obbligo di rispettare il diritto UE) e secondo comma, lett. s) (tutela ambiente, competenza esclusiva statale)
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.