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La Corte dichiara incostituzionali gli artt. 30, 40, comma 2, e 42, commi 7 e 9, della legge di assestamento del bilancio della Regione Marche per il 2010 (l.r. n. 16/2010). Le norme violavano la competenza legislativa esclusiva statale in materia ambientale: autorizzavano scarichi non conformi fino al 2015, attribuivano ai Comuni la gestione dei rifiuti portuali (funzione riservata alle Regioni) e intervenivano sull’assetto delle funzioni in materia di acque e energia.
Di cosa si tratta
La Regione Marche, con la legge di assestamento del bilancio 2010 (n. 16/2010), aveva introdotto diverse misure ambientali. L’art. 30 permetteva alle Province di rilasciare autorizzazioni provvisorie per scarichi non conformi fino al 31 dicembre 2015 (termine per la realizzazione degli impianti di depurazione). L’art. 40, comma 2, prevedeva effetti urbanistici di piani comunali senza sottoporli alla Valutazione Ambientale Strategica. L’art. 42, commi 7 e 9, attribuiva ai Comuni le funzioni relative ai rifiuti portuali, in contrasto con il d.lgs. n. 182/2003 che le riserva alle Regioni d’intesa con l’Autorità marittima.
La questione di legittimità costituzionale
Le norme impugnate erano gli artt. 30, 40, comma 2, e 42, commi 7 e 9, della legge della Regione Marche 15 novembre 2010, n. 16. I parametri erano l’art. 117, primo e secondo comma, lettere e) ed s), della Costituzione (libera concorrenza e tutela dell’ambiente, competenze esclusive statali). Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.
La decisione della Corte
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di tutti gli articoli impugnati. L’art. 30 è incostituzionale perché posticipa termini già scaduti imposti dal diritto UE sulle acque reflue e introduce una nuova deroga non prevista dalla normativa statale. L’art. 40 viola la disciplina statale sulla VAS, che è espressione di principi ambientali indisponibili per le Regioni. L’art. 42, commi 7 e 9, attribuisce ai Comuni funzioni (gestione rifiuti portuali) che la legge statale riserva alle Regioni, invertendo il riparto stabilito dal d.lgs. n. 182/2003.
Il principio
La tutela dell’ambiente e dell’ecosistema è materia di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, c. 2, lett. s), Cost. Le Regioni non possono introdurre deroghe alle norme statali ambientali, né riallocare le funzioni amministrative in contrasto con quanto disposto dal legislatore nazionale: ciò vale sia per la disciplina degli scarichi idrici che per la gestione dei rifiuti portuali.
Domande e risposte
Perché la proroga degli scarichi non conformi era incostituzionale?
La normativa statale e la direttiva europea sulle acque reflue urbane (dir. 91/271/CEE) imponevano adeguamenti che avrebbero dovuto essere già realizzati. La Regione Marche non poteva concedere ulteriori proroghe al di fuori di quanto previsto dalla legge statale, perché ciò viola le competenze esclusive dello Stato in materia ambientale e gli obblighi comunitari.
Chi gestisce i rifiuti portuali secondo la legge statale?
Il d.lgs. n. 182 del 2003 attribuisce alle Regioni le funzioni amministrative relative alla gestione dei rifiuti portuali, d’intesa con l’Autorità marittima. La Regione Marche le aveva erroneamente trasferite ai Comuni, violando questo riparto.
La VAS è sempre obbligatoria per i piani urbanistici comunali?
La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è obbligatoria per piani e programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente, inclusi i piani urbanistici con rilevanza territoriale. La disciplina della VAS è fissata dallo Stato con norme che le Regioni non possono aggirare o ridurre.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — secondo comma, lettera s): tutela dell’ambiente, materia di competenza esclusiva statale
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.